COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 354 del 19.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 127/A A.S.D. RENZO LO PICCOLO TERRASINI (PA), avverso squalifica calciatore Lorenzo Lo Piccolo per 4 gare – Gara campionato 2^ categoria girone A, A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini/A.S.D. Pallavicino del 03/02/2013 – C.U. N° 333 del 07/02/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 354 del 19.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 127/A
A.S.D. RENZO LO PICCOLO TERRASINI (PA), avverso squalifica calciatore Lorenzo Lo Piccolo per 4 gare - Gara campionato 2^ categoria girone A, A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini/A.S.D. Pallavicino del 03/02/2013 - C.U. N° 333 del 07/02/2013.
La A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna il provvedimento di squalifica assunto dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore Lorenzo Lo Piccolo, ritenendo giusta l'espulsione decretata dal direttore di gara ma eccessiva la sanzione che ne è scaturita.
L'appellante fa rilevare che il calciatore, che pure si è proposto in maniera eccessivamente istintiva e impulsiva nei confronti dell'arbitro, “né prima né dopo l'espulsione ha usato atteggiamento minaccioso o irriguardoso nei confronti del direttore di gara, soprattutto dopo l'espulsione, allontanandosi subito dal terreno di gioco”.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che, a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
In tale documento ufficiale si rileva che il calciatore Lorenzo Lo Piccolo, peraltro capitano della squadra, dopo la notifica di una ammonizione si rivolgeva al direttore di gara con un insulto. Successivamente, dopo la notifica dell'espulsione, si esprimeva in modo offensivo e minaccioso contro il direttore di gara ed “a stento”, come riferisce ancora l'arbitro, i propri compagni lo trascinavano fuori dal terreno di gioco.
Ciò posto non si ravvisa la possibilità di alcuna riduzione della sanzione irrogata, che appare in linea con quanto addebitato al calciatore, capitano della squadra, sia in relazione all'intenzionalità dei fatti occorsi, sia in relazione alla loro reiterazione dopo la notifica del provvedimento di espulsione, non rilevandosi dagli atti ufficiali di gara quanto espresso dalla appellante a discolpa del proprio tesserato.
P.Q.M.
Respinge l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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