COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 354 del 19.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 132/A A.S.D. EQUIPE COMPRENSORIO PALERMO (PA), avverso squalifiche dei calciatori Scicolone Nicolò per 4 gare nonché Blandino Giuseppe, Busetta Riccardo, Lombardo Rosario e Lombardo Salvatore per 3 gare – Campionato Promozione, Gir. B Equipe Comprensorio Palermo/CUS Palermo del 9/02/2013 – C.U. N° 347 del 14/02/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 354 del 19.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 132/A A.S.D. EQUIPE COMPRENSORIO PALERMO (PA), avverso squalifiche dei calciatori Scicolone Nicolò per 4 gare nonché Blandino Giuseppe, Busetta Riccardo, Lombardo Rosario e Lombardo Salvatore per 3 gare - Campionato Promozione, Gir. B Equipe Comprensorio Palermo/CUS Palermo del 9/02/2013 – C.U. N° 347 del 14/02/2013 La A.S.D. Equipe Comprensorio Palermo propone appello avverso i provvedimenti sopra indicati assunti dal Giudice Sportivo Territoriale, limitandosi a chiedere, senza motivazioni specifiche, una generica “clemenza” e “tolleranza” nell’adottanda decisione. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che il contenuto dell’appello è del tutto generico e privo di qualsivoglia contestazione specifica dei fatti che hanno portato ai provvedimenti adottati dal giudice di gara e alle conseguenti squalifiche. L’appello, invero, fa esclusivo riferimento ad una imprecisata applicazione di attenuanti generiche a fronte di una difficile situazione economica. Quanto sopra, a norma dell'art. 33 n. 6 C.G.S. comporta l’inammissibilità dell’appello. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto con la conferma di tutti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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