COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 365 del 26.02.2013 Delibera del Giudice Sportivo CASTELVETRANO – MAZARA CALCIO (2-3) del 16/ 2/2013; CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 365 del 26.02.2013 Delibera del Giudice Sportivo CASTELVETRANO - MAZARA CALCIO (2-3) del 16/ 2/2013; CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE. Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che: Al 37' del 2° tempo veniva allontanato il dirigente della Società Castelvetrano, sig. Pizzitola Angelo, Presidente della Società, per grave contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; A fine gara, il dirigente accompagnatore della Società Castelvetrano, sig. Fazzino Vito, spintonava e colpiva ripetutamente e violentemente alla testa l'arbitro nei confronti del quale assumeva altresì grave contegno minaccioso; nel contempo, sostenitori della Società Castelvetrano si introducevano all'interno del terreno di gioco attraverso cancelli deliberatamente aperti; il direttore di gara veniva intanto colpito più volte da pallonate tirate da calciatori della Società Castelvetrano i quali, altresì, colpivano con pugni, calci ed oggetti vari i calciatori della Società Mazara; tra gli autori delle violenze venivano individuati Calabrese Santo e Romano Giuseppe che colpivano e ferivano al volto un calciatore avversario; A tal punto l'arbitro si rifugiava nel proprio spogliatoio assistito da un collega presente alla gara ma veniva raggiunto da sostenitori della Società Castelvetrano che lo scaraventavano a terra e colpivano ripetutamente con calci e pugni coinvolgendo nelle violenze anche il collega; solo l'intervento dei dirigenti della Società Mazara Calcio e dei Carabinieri, nel frattempo chiamati, poneva fine all'aggressione; Grazie alle Forze dell'Ordine, successivamente, il direttore di gara appurava che in realtà il dirigente della Società Castelvetrano allontanato nel corso della gara non era Pizzitola Angelo ma Pizzitola Stefano, fratello del suddetto, del quale aveva utilizzato il documento di riconoscimento e tesserato per la Società A.S.D. Campobello partecipante al Campionato Regionale di Promozione; Sancita la responsabilità delle Società Castelvetrano in ordine ai fatti esposti in narrativa e considerato che essi meritano l'irrogazione di una adeguata sanzione afflittiva; Visto l'art. 18, punto 1, lett. g) del C.G.S.; Si delibera: Di dare atto del risultato conseguito in campo. Di infliggere alla Società Castelvetrano l'ammenda di Euro 500,00 e la penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica; Di infliggere al sig. Fazzino Vito, dirigente Società Castelvetrano, la sanzione dell'inibizione sino a tutto il 30/06/2016; Di infliggere al sig. Pizzitola Angelo, dirigente Società Castelvetrano, la sanzione dell'inibizione sino a tutto il 30/04/2013; Di infliggere al sig. Pizzitola Stefano, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Campobello, la sanzione della squalifica sino a tutto il 30/06/2013; Di infliggere ai calciatori Calabrese Santo e Romano Giuseppe, Società Castelvetrano, la sanzione della squalifica per cinque gare.
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