COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 366 del 26.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.125/A A.S.D. SPORTING CATENUOVA (EN) avverso squalifica fino al 30/04/2013 assistente arbitro sig. Musarra Giuseppe – Gara Campionato Giovanissimi Prov.le Sporting Catenanuova/Branciforti del 07/02/2013 – C.U. n.29 del 13/02/2013 Delegazione Provinciale Enna.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 366 del 26.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.125/A A.S.D. SPORTING CATENUOVA (EN) avverso squalifica fino al 30/04/2013 assistente arbitro sig. Musarra Giuseppe - Gara Campionato Giovanissimi Prov.le Sporting Catenanuova/Branciforti del 07/02/2013 - C.U. n.29 del 13/02/2013 Delegazione Provinciale Enna. L’A.S.D. Sporting Catenanuova, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo che il proprio tesserato si sarebbe limitato a delle semplici proteste e che non ha mai assunto alcun comportamento aggressivo nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il referto di gara redatto dall'arbitro, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione di svolgimento di gare, rileva che al termine della gara il sig. Musarra Giuseppe, assistente dell'arbitro, metteva le mani sul petto di quest'ultimo facendolo indietreggiare e nel contempo profferiva frasi ingiuriose nei suoi confronti. Da quanto si evince l’assenza di riscontri delle affermazioni difensive, mentre la sanzione,l così come inflitta dal Giudice di prima istanza, è da ritenersi congrua e, quindi, non suscettibile di alcuna riduzione in relazione a quanto addebitato. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 62,00.
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