COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 366 del 26.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.131/A U.S.D. ARAGONA (AG) avverso inibizione fino al 10/03/2013 sig. Giberti Francesco, squalifica per cinque gare calciatore Di Vincenzo Antonino, squalifica per sei gare calciatore Zuccarello Salvatore ed ammenda di € 150,00 – Gara Campionato Promozione Girone "A" Aragona/Città di Carini del 10/02/2013 - C.U. n.347 del 14/02/2013 Con tempestivo reclamo l'U.S.D. Aragona, in persona del suo legale rappresentante pro tempore impugna le sanzioni in oggetto. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo in questione è inammissibile in relazione all'inibizione a carico del sig. Giberti Francesco e all'ammenda di € 150,00 ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) e d) del C.G.S. Il reclamo,inoltre, è da rigettare per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore Zuccarello Salvatore in quanto la reclamante, contraddicendo quanto riportato nell’oggetto del gravame, così scrive:" ....in occasione della spinta ricevuta dal Zuccarello, di cui non chiediamo riduzione di sanzione ritenendola adeguata al fatto successo.....". Infine, per quanto riguarda la posizione di Di Vincenzo Antonino, si rileva dal rapporto dell'arbitro, che è bene ricordare che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. ha fede privilegiata dei fatti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, che il calciatore, dopo che la squadra avversaria aveva segnato una rete, protestava vivacemente nei confronti dell'arbitro reclamando l'annullamento della rete cercando, nel contempo, di impedirgli di raggiungere il centrocampo toccandolo per le spalle. Dopo la notifica dell'espulsione il predetto calciatore ha continuato a protestare cercando di bloccare ancora una volta l'arbitro, poggiando le mani sul suo torace. In ragione di quanto sopra, la sanzione è congrua ai fatti addebitati e non suscettibile di alcuna riduzione poiché il comportamento del Di Vincenzo risulta aggravato dalla circostanza che al momento dell'espulsione rivestiva la carica di capitano della squadra. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 130,00, non versata.
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