COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 366 del 26.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 137/A A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (CT), avverso ammenda di € 350,00 – Gara Campionato Calcio a 5 serie C2 gir. D. N.B.I. Misterbianco/Città di MIsterbianco del 09/02/2013 – C.U. N° 343 del 13/02/2013 – C.U. Ca5 n° 46.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 366 del 26.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 137/A A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (CT), avverso ammenda di € 350,00 - Gara Campionato Calcio a 5 serie C2 gir. D. N.B.I. Misterbianco/Città di MIsterbianco del 09/02/2013 – C.U. N° 343 del 13/02/2013 – C.U. Ca5 n° 46. La A.P.D. N.B.I. Misterbianco, in persona del legale rappresentante pro tempore, propone appello avverso il provvedimento sopra indicato assunto dal Giudice Sportivo Territoriale, negando che i responsabili dell’aggressione al direttore di gara siano stati propri sostenitori, anzi indicandone l’autore in un tesserato della squadra ospite. Chiede perciò la revoca della sanzione dell’ammenda. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che, a norma dell’art. 35 punto 2 comma 1.2 del C.G.S., i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara. Di norma non sono poi ammesse testimonianze di terzi. La dinamica dei fatti, così come descritta dal direttore di gara, spiegata dallo stesso con la considerazione che la squadra ospite aveva segnato il goal del pareggio negli ultimi istanti della gara, non consente di porre nel dubbio la responsabilità dei sostenitori della società appellante. Nel suo referto, l’arbitro riferisce infatti d’essere stato accerchiato a fine gara da più di 10 invasori che gli urlavano contro e lo minacciavano. Scortato da un dirigente della N.B.I. Misterbianco verso gli spogliatoi e creatasi nel tunnel di accesso una grande ressa che ne ostacolava il passaggio, l’arbitro si è trovato raggiunto alle spalle da diverse persone che inveivano contro di lui, uno dei quali lo colpiva con un violento calcio all’anca sinistra. La sanzione irrogata dal primo Giudice appare equa e proporzionata alla gravità dei fatti accaduti e non si ravvisa la possibilità della chiesta revoca, tenuto conto altresì dell’assenza di misure d’ordine poste a carico della società ospitante ma nel contempo del fattivo comportamento del Dirigente sig.Fiorito Giuseppe. P.Q.M. Respinge l’appello come sopra proposto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00.
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