COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 366 del 26.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.50/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. VINCENZO MONTELEONE (Presidente) Società A.S.D. PRO CALCIO FICARAZZI
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 366 del 26.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.50/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. VINCENZO MONTELEONE (Presidente)
Società A.S.D. PRO CALCIO FICARAZZI
La Procura Federale con nota 3963/116 pf 12-13/MS/vdb dell’8 Gennaio 2013, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale gli stessi per rispondere il primo della violazione di cui agli art. 1 comma 1) del C.G.S. e la società della violazione dell’art.4 comma 1) del C.G.S.
Delle parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, si è presentato soltanto il Sig. Monteleone Vincenzo, il quale aveva fatto pervenire una nota scritta con la quale nel chiedere scusa precisava di non essere il Presidente della Società ma soltanto un Dirigente. Preliminarmente all’esame del ricorso il Sig. Monteleone Vincenzo ha chiesto di definire il procedimento a suo carico ai sensi dell’art. 23 C.G.S., come da ordinanza che segue:
Ordinanza:
La Commissione Disciplinare Territoriale;
rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Monteleone Vincenzo (dirigente A.S.D.
Pro Calcio Ficarazzi) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. individuata nella inibizione per mesi due;
Visto l’art. 23, c.1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, c.1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
Visto l’art. 23, c.2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Monteleone Vincenzo la sanzione come da dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
Preliminarmente deve osservarsi che, nella fattispecie, essendo il Sig. Monteleone, al tempo dei fatti, un tesserato della Società e non il suo rappresentante, dovrà applicarsi l’art. 4 comma 2) C.G.S. per la posizione della società.
In riferimento, poi, alla memoria ed alla richiesta di audizione del Sig. Salvatore Rammacca, si osserva che le stesse devono considerarsi tardive e pertanto inammissibili non essendo pervenute entro cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento, a mente dell’articolo 30 comma 8) C.G.S.
Il rappresentante la Procura Federale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabile la parte rinviata a giudizio, di quanto ad essa addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo alla Società Pro Calcio Ficarazzi l’ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00)”.
La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che la società deferita sia responsabile del capo di imputazione ascritto, poiché quanto ad essa addebitato ha trovato riscontro nella documentazione in atti ed in particolare nella relazione redatta in data 10 Luglio 2012 dal Componente la Commissione Disciplinare - Dott. Pietroantonio Bevilacqua -, nella quale è stato denunciato il comportamento denigratorio dell’iscritto Monteleone e nella dichiarazione resa dallo stesso Monteleone al collaboratore della Procura Federale, Avv. Baldassare Lauria, in data 8 Novembre 2012.
La condotta posta in essere costituisce una chiara violazione degli artt. 1 comma 1) e 5 commi 1) e 2) del C.G.S. che non può trovare alcuna giustificazione né, comunque, alcun ridimensionamento per la semplice circostanza relativa alla presa atto del disvalore etico da parte del deferito.
In ragione di ciò la società, tenuto conto della precisata qualifica rivestita dal sig. Monteleone Vincenzo al momento della commissione del fatto, ne deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, così dovendosi riqualificare il capo di imputazione ex art. 4 comma 2) C.G.S., per cui alla stessa va inflitta la sanzione così come da dispositivo.
P.Q.M.
applica:
al Sig. Vincenzo Monteleone (tesserato della Società A.S.D. Pro Calcio Ficarazzi) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due);
infligge:
alla società A.S.D. Pro Calcio Ficarazzi, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 200,00 (duecento/00).
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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