COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 377 del 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.139/A S.C.D. LIGNY TRAPANI (TP) Avverso squalifica per tre gare Calciatore Ernandez Dario – Gara Campionato 3^ Cat. Buseto/Ligny Trapani del 16/02/2013 – C.U. n.34 del 21/02/2013 Delegazione Prov.le Trapani.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 377 del 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.139/A S.C.D. LIGNY TRAPANI (TP) Avverso squalifica per tre gare Calciatore Ernandez Dario - Gara Campionato 3^ Cat. Buseto/Ligny Trapani del 16/02/2013 - C.U. n.34 del 21/02/2013 Delegazione Prov.le Trapani. La S.C.D. Ligny Trapani, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata chiedendo una riduzione della pena in relazione al fatto che le espressioni utilizzate dal proprio calciatore nei confronti del direttore di gara sono da attribuirsi ad un momento di tensione e non sono state seguite da altri irregolari episodi. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art.35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura del referto si rileva che il calciatore Ernandez Dario veniva espulso per avere commesso un fallo sull'ultimo uomo in una chiara occasione da rete. Lo stesso alla notifica dell'espulsione si rivolgeva in maniera irriguardosa e minacciosa nei confronti del direttore di gara. Per quanto sopra, il reclamo non può trovare accoglimento in quanto in relazione ai comportamenti posti in essere dal calciatore Ernandez Dario la pena inflitta dal giudice di prime cure è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo, pari a € 130,00, non versata.
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