COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 377 del 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 144/A A.S.D. C. ALKAMO 2005 (TP), avverso squalifiche fino al 31/05/2013 dei calciatori Raspanti Ignazio, La Monica Dario, Ferrara Claudio (1999) Rimi Luciano; squalifica per 4 gare calciatore Cammarata Nicola; squalifica per 2 gare calciatore Calamia Giuseppe; inibizione dirigenti Massimo Runcio fino al 31/08/2013, Saccaro Antonino e Cacciapaglia Dario fino al 31/03/2013 – Gara campionato allievi provinciali A.S.D. C. Alkamo 2005 / A.S.D. Kirio Valderice 2002 del 26/02/2013 – C.U. n° 35 del 28/02/2013 Delegazione Provinciale Trapani.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 377 del 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 144/A A.S.D. C. ALKAMO 2005 (TP), avverso squalifiche fino al 31/05/2013 dei calciatori Raspanti Ignazio, La Monica Dario, Ferrara Claudio (1999) Rimi Luciano; squalifica per 4 gare calciatore Cammarata Nicola; squalifica per 2 gare calciatore Calamia Giuseppe; inibizione dirigenti Massimo Runcio fino al 31/08/2013, Saccaro Antonino e Cacciapaglia Dario fino al 31/03/2013 - Gara campionato allievi provinciali A.S.D. C. Alkamo 2005 / A.S.D. Kirio Valderice 2002 del 26/02/2013 - C.U. n° 35 del 28/02/2013 Delegazione Provinciale Trapani. La A.S.D. C. Alkamo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, propone appello avverso i sopra indicati provvedimenti, sostenendo che i fatti, così come descritti dal direttore di gara non sono veri e che denotano uno spirito vendicativo di quest'ultimo. Pertanto chiede la revisione delle suddette sanzioni. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lettere a e b del C.G.S., il reclamo relativo alle posizioni del calciatore Calamia Giuseppe e dei dirigenti Saccaro Antonino e Cacciapaglia Dario. Per quanto attiene le posizioni degli altri tesserati va rilevato che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e il relativo supplemento fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura del rapporto si evince che il Sig. Runcio Massimo, quale dirigente accompagnatore ufficiale, veniva allontanato al 7° del 2° tempo per comportamento irriguardoso. Lo stesso, nonostante si fosse recato sugli spalti ha continuato ad assumere un comportamento oltre che irriguardoso anche minaccioso che poi ha reiterato a fine gara non riuscendo ad aggredire l’arbitro per l'intervento dei dirigenti della società ospitata. Al termine della gara, inoltre, i calciatori Raspanti Ignazio e La Monica Dario indirizzavano degli sputi all'indirizzo dell'arbitro. Il calciatore Cammarata Nicola di contro tirava una pallonata nei confronti dell'arbitro, colpendolo alla testa. Il calciatore Ferrara Claudio lo spintonava ed infine il calciatore Rimi Luciano lo spintonava e lo insultava. In ragione di quanto sopra la sanzione a carico del dirigente Sig. Runcio Massimo è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione in relazione ai fatti addebitati e ciò anche in considerazione che trattasi di gara di settore giovanile nella quale i dirigenti sono tenuti a comportamenti improntati allo spirito di lealtà e correttezza sportiva in relazione all’alto valore educativo del campionato. Così come risultano congrue e non suscettibili di riduzione le sanzioni a carico dei calciatori Raspanti Ignazio e La Monica Dario in quanto in linea con la giurisprudenza di questa Commissione Disciplinare Territoriale per fatti similari, non risultando che l'arbitro sia stato raggiunto o meno. Non è, altresì, meritevole di alcuna riduzione la squalifica a carico del calciatore Cammarata Nicola perché appena adeguata alla gravità del fatto ascrittogli. Di contro, il gravame può trovare accoglimento per ciò che concerne le sanzioni a carico dei calciatori Ferrara Claudio e Rimi Luciano, in quanto gli atti posti in essere dagli stessi devono inquadrarsi nella condotta di particolare gravità sanzionata dall'art. 19 comma 1 lettera e) C.G.S. Pertanto la sanzione a loro carico va rideterminata come in dispositivo. In relazione alle espressioni ed alle affermazioni rese dall’appellante in atto di appello, si trasmettono gli atti del procedimento alla Procura Federale per quanto di sua competenza. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale squalifica i calciatori Ferrara Claudio e Rimi Luciano fino al 31/03/2013. Per il resto rigetta il proposto appello. Stante il parziale accoglimento, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata. Si dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Procura Federale per quanto di sua competenza.
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