COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 377 del 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°62 /B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società U.S.D. Virtus Ispica (società inattiva dal 13/09/2012) Sig.Drago Rinaldo (Presidente all’epoca dei fatti) N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 377 del 05.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°62 /B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società U.S.D. Virtus Ispica (società inattiva dal 13/09/2012)
Sig.Drago Rinaldo (Presidente all’epoca dei fatti)
N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 02/01/2013 prot. 11.769 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.
Considerato anche che la Società U.S.D. Virtus Ispica ha cessato tutte le attività dal 13/09/2012,
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Drago Rinaldo;
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Fusca Matteo, Gugliotta Gabriele, Puma Giovanni, Romeo Giovanni Giuseppe, tutti tesserati per la società’ U.S.D. Virtus Ispica all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 377 del 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°62 /B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società U.S.D. Virtus Ispica (società inattiva dal 13/09/2012) Sig.Drago Rinaldo (Presidente all’epoca dei fatti) N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo."