COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 07.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLLEATTERRATO AVVERSO LE SANZIONI (PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 250,00) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLLEATTERRATO / MONTAUREI FOOTBALL CLUB, DEL 9.12.12 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “D”(C.U. N°33 del 20.12.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 07.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLLEATTERRATO AVVERSO LE SANZIONI (PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 250,00) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLLEATTERRATO / MONTAUREI FOOTBALL CLUB, DEL 9.12.12 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “D”(C.U. N°33 del 20.12.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società Colleatterrato ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. in suo danno per essersi rifiutata di disputare la gara a causa dell’impraticabilità per neve del campo in erba sintetica e per non aver provveduto, su espressa richiesta dell'arbitro, a pulire le linee di gioco. Ha dedotto l’appellante – e ribadito in sede di audizione – l’illegittimità della decisione del G.S., in quanto l’arbitro della gara avrebbe imposto alla società di pulire tutto il campo dalla neve che appariva molto consistente e, comunque, il ricorso della società avversaria sarebbe stato corredato da documentazione fotografica scattata in orario diverso da quello indicato, con ciò violando anche il disposto di cui all’art. 1, C.G.S. In ogni caso ha concluso per l’inammissibilità del reclamo proposto dalla Montaurei. La società controinteressata ha evidenziato l’attendibilità del referto arbitrale, laddove si riferiva del rifiuto opposto dai dirigenti della Colleatterrato quanto meno a pulire le linee di demarcazione del campo e delle aree di rigore, concludendo, quindi, per il rigetto del presente appello. L’Arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato che il campo non era, a suo giudizio, praticabile, in quanto non erano ben visibili le linee di demarcazione e delle aree di rigore. Dopo avere invitato inutilmente i dirigenti della società ospitante a pulire le dette aree, lo stesso ha deciso di non far disputare la gara. Non risponde, pertanto, al vero quanto riferito dalla società appellante a proposito di una pretesa pulizia dell’intero campo e non solo delle linee di demarcazione. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Dai chiari riferimenti forniti dal direttore di gara anche in sede di sua audizione, si evince, senza ombra di dubbio, che l’impossibilità di far disputare la gara oggetto di appello sia da attribuire ai dirigenti della squadra ospitante, i quali si sono rifiutati non di pulire tutto il campo dalla neve, come sostenuto nell’appello, ma di pulire le linee di demarcazione in modo tale da poter essere individuate dal direttore di gara consentire, in tal modo, una idonea direzione di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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