COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.87 del Signor TERRANOVA Andrea (Tesserato Società G.S. Antonimina) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 113 del 21.2.2013 (squalifica per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.87 del Signor TERRANOVA Andrea (Tesserato Società G.S. Antonimina) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 113 del 21.2.2013 (squalifica per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che i fatti imputati al ricorrente risultano incontestabili per come accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, all’entità ed alle modalità dei fatti ascritti al Sig. Terranova Andrea, ed in particolare che va tenuto conto del comportamento tenuto in passato dal ricorrente nonché, del fatto che il Terranova ha riconosciuto di aver sbagliato ravvedendosi per quanto commesso in un momento in cui vanno contestualizzati i fatti imputatigli; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore TERRANOVA Andrea a TRE giornate e dispone la restituzione della tassa.
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