COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 120 DEL 07.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 10/ 2/2013 SIDERNO 1911 – CASTROVILLARI CALCIO
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 120 DEL 07.03.2013
Delibera del Giudice Sportivo
Gara del 10/ 2/2013 SIDERNO 1911 - CASTROVILLARI CALCIO
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo della società Siderno1911 trasmessogli per competenza (principio della translatio)
dalla Commissione Disciplinare in sede con il quale la società Siderno 1911 ha chiesto irrogarsi alla società Castrovillari Calcio la
punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle file di quest'ultima partecipato i giocatori La Canna Mario (nato il
13/9/1977), Vitiritti Michele (nato il 7/3/1988) e Nucera Francesco (nato il 13/6/1987), non aventi titolo in quanto in difetto di
tesseramento, poiché la lista di trasferimento di Nucera Francesco e le richieste di tesseramento di Vitiritti Michele e La Canna Mario
sarebbero state sottoscritte dal legale rappresentante della stessa Castrovillari Calcio Sig. Bonafine Egidio, inibito fino al
31.12.2012,e, pertanto, impedito a sottoscriverle;
lette le controdeduzioni della società Castrovillari Calcio che evidenziano:
1) in via preliminare l'inammissibilità del ricorso poiché proposto alla Commissione Disciplinare;
2) nel merito la validità del tesseramento dei predetti giocatori;
considerato preliminarmente che, per quanto attiene l'inammissibilità la stessa non sussiste poiché il reclamo è stato trasmesso al
Giudice Sportivo Terruitoriale da parte della Commissione Disciplinare per il principo della translatio;
accertato che alla gara Siderno 1911 - Castrovillari Calcio del 10.2.2013 hanno effettivamente partecipato i giocatori La Canna
Mario, Vitiritti Michele e Nucera Francesco;
rilevato che il ricorso della società Siderno 1911 avverso la regolarità dello svolgimento della gara per posizione irregolare dei
calciatori La Canna Mario, Vitiritti Michele e Nucera Francesco verte sulla validità o meno del tesseramento dei sopracitati calciatori;
rilevato che l'Ufficio Tesseramento, ai sensi dell'art. 42 comma 1 lett. a) delle N.O.I.F., ha revocato con raccomandata del 22.2.2013
spedita alla società Castrovillari Calcio il tesseramento dei giocatori La Canna Mario, Vitiritti Michele e Nucera Francesco;
ritenuto,infine, che detta revoca, ai sensi del sopracitato art.42, non ha efficacia retroattiva ma soltanto dal quinto giorno successivo
alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento a mezzo di raccomandata a.r. e che, pertanto, alla data di
svolgimento della gara 10/2/2013 le posizioni dei calciatori La Canna Mario, Vitiritti Michele e Nucera Francesco (13/6/87) sono da
considerarsi, a tutti gli effetti, regolari;
delibera
1) rigettare il ricorso e incamerarsi la relativa tassa;
2) confermare il risultato acquisito sul campo SIDERNO 1911 - CASTROVILLARI CALCIO: 0 - 1;
3) trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine all'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.