COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 120 DEL 07.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 17/ 2/2013 CASTROVILLARI CALCIO – SOVERATO V.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 120 DEL 07.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 17/ 2/2013 CASTROVILLARI CALCIO - SOVERATO V. Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il ricorso con il quale la società Soverato V. ha chiesto irrogarsi alla società Castrovillari Calcio la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle file di quest'ultima partecipato i giocatori La Canna Mario (nato il 13/9/77), Vitiritti Michele (nato il 7/3/88) e Nucera Francesco (nato il 13/6/87), non aventi titolo in quanto in difetto di tesseramento poiché la lista di trasferimento di Nucera Francesco e le richieste di tesseramento di Vitiritti Michele e La Canna Mario sarebbero state sottoscritte dal legale rappresentante della stessa Castrovillari Calcio Sig. Bonafine Egidio, inibito fino al 31.12.2012, e, pertanto , impedito a sottoscriverle; lette le controdeduzioni della società Castrovillari Calcio che evidenziano: 1) in via preliminare l'inammissibilità del ricorso poiché proposto oltre i termini di legge; 2) nel merito la validità del tesseramento dei predetti giocatori; considerato preliminarmente che, per quanto attiene l'inammissibilità non vi è stata violazione nella trasmissione del reclamo in quanto lo stesso è stato regolarmente proposto al Giudice Sportivo territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara per come previsto dall'art.46 comma 3 del C.G.S.; accertato che alla gara Castrovillari Calcio - Soverato V. del 17/2/2013 hanno effettivamente partecipato i giocatori La Canna Mario,Vitiritti Michele e Nucera Francesco; - 120/770 - rilevato che il ricorso della società Soverato V. avverso la regolarità dello svolgimento della gara per posizione irregolare dei calciatori La Canna Mario, Vitiritti Michele e Nucera Francesco verte sulla validità o meno del tesseramento dei sopracitati calciatori; rilevato che l'Ufficio Tesseramento , ai sensi dell'art. 42 comma 1 lett. a) delle N.O.I.F., ha revocato con raccomandata del 22.2.2013 spedita alla società Castrovillari Calcio dei giocatori La Canna Mario, Vitiritti Michele e Nucera Francesco; ritenuto,infine, che detta revoca, ai sensi del sopracitato art.42, non ha efficacia retroattiva ma soltanto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento a mezzo di raccomandata a.r. e che, pertanto, alla data di svolgimento della gara 17/2/2013 le posizioni dei calciatori La Canna Mario, Vitiritti Michele e Nucera Francesco sono da considerarsi,a tutti gli effetti, regolari; delibera 1) rigettare il ricorso e incamerarsi la relativa tassa; 2) confermare il risultato acquisito sul campo CASTROVILLARI CALCIO - SOVERATO V.:0 - 0; 3) trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine all'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it