COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 120 DEL 07.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 17/ 2/2013 CITTA AMANTEA 1927 – GARIBALDINA
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 120 DEL 07.03.2013
Delibera del Giudice Sportivo
Gara del 17/ 2/2013 CITTA AMANTEA 1927 - GARIBALDINA
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il ricorso con il quale la società Garibaldina ha chiesto irrogarsi alla societa Città Amantea 1927
la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle file di quest'ultima partecipato il giocatore De Luca Cristian (nato il
08/02/1983), non avente titolo in quanto in difetto di tesseramento poiché la lista di svincolo sarebbe stata sottoscritta dal legale
rappresentante della stessa Castrovillari Calcio Sig. Bonafine Egidio, inibito fino al 31.12.2012, e, pertanto, impedito a sottoscriverla;
lette le controdeduzioni della società Città Amantea 1927 che evidenziano la validità del tesseramento del predetto giocatore;
accertato che alla gara Città Amantea 1927 - Garibaldina del 17/2/2013 ha effettivamente partecipato il giocatore De Luca Cristian.
rilevato che il ricorso della società Garibaldina avverso la regolarità dello svolgimento della gara per posizione irregolare del
calciatore De Luca Cristian verte sulla validità o meno del tesseramento del sopracitato calciatore;
rilevato che l'Ufficio Tesseramento, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a) delle N.O.I.F., ha revocato con raccomandata del 4.3.2013
spedita alla società Città Amantea 1927 il tesseramento del giocatore De Luca Cristian (nato il 08/02/1983) ;
ritenuto,infine, che detta revoca, ai sensi del sopracitato art.42, non ha efficacia retroattiva ma soltanto dal quinto giorno successivo
alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento a mezzo di raccomandata a.r. e che, pertanto, alla data di
svolgimento della gara 17/2/2013 la posizione del calciatore De Luca Cristian è da considerarsi, a tutti gli effetti, regolare;
delibera
1) rigettare il ricorso e incamerarsi la relativa tassa.
2) confermare il risultato acquisito sul campo CITTA’ AMANTEA 1927 - GARIBALDINA: 2 - 2.
3) Trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine all'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.