COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 120 DEL 07.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 17/ 2/2013 PRAIA – AUDACE ROSSANESE

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 120 DEL 07.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 17/ 2/2013 PRAIA - AUDACE ROSSANESE Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al C.U. Nº113 del 21.02.2013; letto il reclamo con il quale la società Audace Rossanese chiede l'annullamento della gara e la ripetizione della stessa per errore tecnico, sostenendo che avrebbero preso parte i giocatori Adriano Petullo e Raffaele Filippo non regolarmente tesserati con la società Praia; rilevato che quanto sostenuto dalla reclamante in ordine alla posizione del giocatore Adriano Petullo non trova adeguato riscontro negli atti ufficiali atteso che lo stesso poteva prendere parte regolarmente alla gara in quanto tesserato con la società Praia dal 16.2.2013 giusta richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento alla FIGC nº 029727 e trasmessa a mezzo raccomandata in pari data; rilevato altresì che per quanto attiene alla posizione del giocatore Raffaele Filippo nato il 19.9.1994 (e non il 19.11.1994 per come erroneamente riportato sulla distinta dei giocatori partecipanti alla gara), che comunque non ha preso parte alla gara essendo inserito tra i calciatori di riserva senza subentrare in corso di svolgimento, lo stesso è regolarmente tesserato per la società Praia dal 14.9.2012 giusta richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento alla FIGC n°026202 trasmessa a mezzo raccomandata; visto l’art. 18 del C.G.S. delibera 1) rigettare il reclamo ed incamerare la relativa tassa; 2) infligge alla società Praia l'ammenda di € 100,00 per inadeguata compilazione della distinta di gara; 3) pubblicare il risultato della gara acquisito sul campo: PRAIA - AUDACE ROSSANESE = 1 - 1.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it