COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 120 DEL 07.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 23/ 2/2013 AUDACE ROSSANESE – CITTA AMANTEA 1927

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 120 DEL 07.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 23/ 2/2013 AUDACE ROSSANESE - CITTA AMANTEA 1927 Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il ricorso con il quale la società Audace Rossanese ha chiesto irrogarsi alla società Città Amantea 1927 la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle file di quest'ultima partecipato il giocatore De Luca Cristian (nato il 08/02/1983), non avente titolo in quanto in difetto di tesseramento poiché la lista di svincolo sarebbe stata sottoscritta dal legale rappresentante della stessa Castrovillari Calcio Sig. Bonafine Egidio, inibito fino al 31.12.2012, e, pertanto, impedito a sottoscriverla; lette le controdeduzioni della società Città Amantea 1927 che evidenziano in via preliminare l'inammissibilità del ricorso poiché il predetto calciatore non ha partecipato alla gara in questione; accertato che alla gara Audace Rossanese - Città Amantea 1927 del 24/2/13 non ha partecipato il giocatore De Luca Cristian (che risulta incluso in distinta di gara con il numero 16 ma non subentrato). - 120/774 - pur tuttavia, rilevato che l'Ufficio Tesseramento, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a) delle N.O.I.F., ha revocato con raccomandata del 4.3.2013 spedita alla società Città Amantea 1927 il tesseramento del giocatore De Luca Cristian (nato il 08/02/1983) ; ritenuto,infine, che detta revoca, ai sensi del sopracitato art.42, non ha efficacia retroattiva ma soltanto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento a mezzo di raccomandata a.r. e che, pertanto, alla data di svolgimento della gara 17/2/2013 la posizione del calciatore De Luca Cristian è da considerarsi, a tutti gli effetti, regolare; delibera 1) rigettare il ricorso e incamerarsi la relativa tassa. 2) confermare il risultato acquisito sul campo AUDACE ROSSANESE - CITTA’ AMANTEA 1927: 2 – 3. 3) trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine all'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti
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