COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 06.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Giovanissimi 83 RECLAMO PROPOSTO DA A.D. MARANELLO SPORTIVA Avverso inibizione al 14.7.2013 dir.add.arb. FRIGORILLI FRANCO e ammenda di € 700 per espressioni ingiuriose, minacciose e di discriminazione razziale da parte di sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 32 del 14.2.2013 gara MARANELLO SPORTIVA – VIGNOLESE del 9.2.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 06.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Giovanissimi 83 RECLAMO PROPOSTO DA A.D. MARANELLO SPORTIVA Avverso inibizione al 14.7.2013 dir.add.arb. FRIGORILLI FRANCO e ammenda di € 700 per espressioni ingiuriose, minacciose e di discriminazione razziale da parte di sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 32 del 14.2.2013 gara MARANELLO SPORTIVA – VIGNOLESE del 9.2.2013 L’A.D. MARANELLO SPORTIVA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che “al termine della partita l’arbitro non è stato offeso da nessun dirigente, allenatore e giocatore di entrambe le squadre, anzi, andandosene ha offeso e minacciato un ns. dirigente e i genitori presenti, partendo a tutta velocità in macchina all’interno del cortile dello stadio e ha messo a repentaglio l’incolumità delle persone presenti. Chiede l’annullamento delle sanzioni e, con lettera successiva che allega dichiarazioni di terzi, , chiede che venga sentito il sig. Figorilli. La Commissione, - premesso che non viene sentito il sig. Figorilli : 1) perché il ricorso non è stato proposto da lui personalmente; 2) perché le richieste di audizione debbono essere inserite nel ricorso, come prescritto dall’art. 36, comma 6, del C.G.S.; - dato altresì atto che, ai sensi dell’art. 35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S., non vengono prese in esame le lettere fatte pervenire; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito, a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario ed escludendo in modo assoluto di avere offeso alcuna persona e di avere compiuto con l’autovettura manovre pericolose per i presenti, ha ribadito che : 1) nel corso della gara gli sono state rivolte da sostenitori locali frasi ingiuriose ed anche di discriminazione razziale. Inoltre, a fine gara, un gruppetto di detti tifosi rinnovavano le esternazioni, anche minacciose; 2) al termine della gara l’addetto all’arbitro sig. FIGORILLI invitato ad allontanare persone che si trovavano all’interno del recinto di gioco, rifiutandosi, rivolgeva all’arbitro frasi ingiuriose e mentre l’arbitro si incamminava verso gli spogliatoi, lo colpiva con una spinta ad una spalla, causandogli dolore. Mentre l’arbitro cercava di lasciare l’impianto a bordo della sua autovettura, il sig. FIGORILLI rinnovava le esternazioni offensive e colpiva con uno sputo la portiera anteriore destra della macchina; - ritenuto che l’ammenda a carico dell’A.D. MARANELLO SPORTIVA possa essere contenuta nel minimo edittale previsto dall’art. 11, comma 3, del C.G.S., d e l i b e r a - di ridurre a € 500 l’ammenda a carico dell’A.D. MARANELLO SPORTIVA e di confermare l’inibizione al 14.7.2013 del sig. FIGORILLI FRANCO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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