COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 07.03.2013 Delibere del GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE GARA DEL 02/03/2013 EDMONDO BRIAN – FLUMIGNANO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 07.03.2013 Delibere del GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE GARA DEL 02/03/2013 EDMONDO BRIAN – FLUMIGNANO IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, procedendo d’ufficio, ai sensi dell’art.29, punto 8, lett. a) C.G.S.; esaminato il rapporto dell’arbitro ed i documenti ufficiali relativi alla gara Edmondo Brian – Flumignano, valevole per il Campionato Regionale “Juniores”, Girone “A”, disputatasi a Precenicco (Ud) il 02.03.2013 e conclusasi con il risultato di 2 - 0; vista la norma relativa all’impiego dei calciatori “fuori quota” nel Campionato Regionale “Juniores” durante la stagione sportiva 2012-2013 e pubblicata sul C.U. n. 1 del 02.07.2012 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND, pag. 16, norma che recita:”- omissis – si porta a conoscenza delle Società che sarà consentito l’impiego di un massimo di tre calciatori “fuori quota” nati dall’1.1.1993”; rilevato dai detti atti che l’A.S.D. Edmondo Brian ha utilizzato per tutto l’arco della gara i sottoelencati calciatori “fuori quota” PAVLOVIC Sasa, n. 6, nato il 14.02.1993 – MSAFTI Morad, n. 7, nato il 17.05.1993; rilevato, altresì, che l’A.S.D. Edmondo Brian ha utilizzato dall'inizio della gara e fino al 25' del 2° tempo il calciatore “fuori quota” FONTANELLO Valentino, n. 10, nato il 19.08.1993, dal 41' del 2° tempo e fino alla fine della gara il calciatore “fuori quota” SALVAN Fabio, n. 17, nato il 18.05.1993; considerato, quindi, che l’A.S.D. Edmondo Brian, nella citata gara, ha impiegato quattro calciatori “fuori quota” (uno in più del consentito), facendo in tal modo partecipare alla partita un atleta che non ne aveva titolo e ponendo in essere una situazione di irregolarità nello svolgimento dell’incontro; visto l’art. 17, punto 5, lett. a) C.G.S., che recita: “La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 27, commi 7 e 8, alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; P.Q.M. Delibera: a) a carico dell'A.S.D. Edmondo Brian, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 5, lett. a) C.G.S. e dell’art. 8, punto 2, del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara Edmondo Brian – Flumignano, con il punteggio di 0 – 3 b) l’inibizione temporanea nei confronti del Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Edmondo Brian, sig. PINZIN Maurizio, fino al 15.03.2013, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S.
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