COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°166/LND del 07/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI CAMPAGNA ROBERTO PRESIDENTE DELL’AD BASSIANO CALCIO PER AVER VIOLATO L’ART.1 COMMA 1 DEL CGS IN RELAZIONE ALL’ ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF ED IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 8 COMMI 9, 10, 15 DEL CGS PER NON AVER OTTEMPERATO AL LODO ARBITRALE LND PUBBLICATO SU C.U. N. 3 DEL 02.03.12 E DELLA SOCIETÀ ASD BASSIANO CALCIO AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 1 CGS.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°166/LND del 07/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI CAMPAGNA ROBERTO PRESIDENTE DELL’AD BASSIANO CALCIO PER AVER VIOLATO L’ART.1 COMMA 1 DEL CGS IN RELAZIONE ALL’ ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF ED IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 8 COMMI 9, 10, 15 DEL CGS PER NON AVER OTTEMPERATO AL LODO ARBITRALE LND PUBBLICATO SU C.U. N. 3 DEL 02.03.12 E DELLA SOCIETÀ ASD BASSIANO CALCIO AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 1 CGS. Con Comunicato Ufficiale n. 56 la Commissione Disciplinare Nazionale dichiarava la nullità del procedimento in primo grado, in quanto la notifica degli atti era stata inviata presso un precedente indirizzo – che era stato cambiato e comunicato al competente Comitato – con la conseguenza che, non avendo avuto notizia del procedimento, la Società BASSIANO non aveva potuto esercitare il proprio diritto di difesa. Veniva, quindi, disposta la trasmissione degli atti a questa Commissione Disciplinare Territoriale per un nuovo procedimento. Nel deferimento originario, il Procuratore Federale della F.I.G.C. esaminava la documentazione trasmessa dal Sig. ROSSI STEFANO con la quale lo stesso segnalava che la Società A.S.D. BASSIANO CALCIO non aveva ottemperato al dispositivo della delibera del Collegio Arbitrale L.N.D., pubblicata con C.U. n. 3 del 2.3.2012, ove veniva accolto il ricorso esperito dallo stesso esponente, nella sua qualità di tecnico abilitato, nonostante che con Raccomandata del 9.2.2012 fosse stata formalmente sollecitata da parte del Collegio Giudicante a dar seguito all’incombente, nel rispetto dei termini perentori previsti dalla normativa di riferimento. Il Collegio Arbitrale, accogliendo il ricorso del tecnico, faceva obbligo alla Società A.S.D. BASSIANO CALCIO di liquidargli, quale premio annuale di tesseramento per la stag. sport. 2010/2011 la somma di € 7.683, oltre ad accessori di legge. Ritenuto che l’inadempimento della A.S.D. BASSIANO CALCIO risulta per tabulas, atteso che la stessa non ha dato esecuzione a quanto ingiunto dal Collegio arbitrale, nei termini previsti, la Procura deferiva a questa Commissione Disciplinare il Sig. CAMPAGNA ROBERTO Presidente dell’A.S.D. BASSIANO CALCIO per aver violato l’art.1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter comma 13 delle NOIF ed in riferimento a quanto previsto dall’art. 8 commi 9, 10, 15 del C.G.S. per non aver ottemperato al lodo arbitrale LND pubblicato su c.u. n.3 del 02.03.12 e della società A.S.D. BASSIANO CALCIO ai sensi dell’ art. 4 comma 1 C.G.S. All’udienza, ritualmente notificata ai deferiti, i medesimi non presenziavano in quanto impossibilitati per impegni precedenti, pertanto la Procura Federale concludeva per la responsabilità dei deferiti chiedendo la sanzione di 6 mesi di inibizione per il sig. Campagna Roberto; un punto di penalizzazione ed €.1.000,00 di ammenda per il Bassiano Calcio. La responsabilità dei deferiti è provata per tabulas; sotto il profilo della quantificazione della pena, si ritiene congrua e proporzionata alla gravità del comportamento la sanzione richiesta dalla Procura Federale, pertanto questa Commissione DELIBERA ritenuta la responsabilità di tutti i deferiti per i fatti così come contestati, si applica la sanzione della inibizione per sei mesi al sig. Campagna Roberto quale Presidente del Bassiano Calcio e la sanzione di un punto di penalizzazione da scontarsi nell’attuale stagione sportiva e l’ammenda di €.1000,00 per il Bassiano Calcio. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R.Lazio per le comunicazioni di rito.
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