COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 07.03.2013 DELIBERA DELLa COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Prot. n. 17 – Reclamo USD Campomorone Sant’Olcese avverso la squalifica del calciatore Gianluca Gattulli fino al 30 settembre 2013 – Gara Campomorone Sant’Olcese – Vado del 25.1.2013 Campionato Eccellenza. C.U. n. 42 del 31.1.2013.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 07.03.2013
DELIBERA DELLa COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Prot. n. 17 - Reclamo USD Campomorone Sant'Olcese avverso la squalifica del calciatore Gianluca Gattulli fino al 30 settembre 2013 - Gara Campomorone Sant'Olcese - Vado del 25.1.2013 Campionato Eccellenza.
C.U. n. 42 del 31.1.2013.
Espulso al 26º del secondo tempo poiché, dopo l'assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, nascondendosi dietro altri giocatori, colpiva il direttore di gara con un calcio allo stinco procurandogli un forte dolore. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione gravemente minacciosa nei confronti del direttore di gara. Continuava ad insultare il direttore di gara anche dal dì fuori del recinto di gioco.
Con questa motivazione il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Gianluca Gattulli fino al 30 settembre 2013.
Contro tale sanzione è insorta la società USD Campomorone Sant’Olcese depositando rituale reclamo nel quale contesta la versione dei fatti emergente dagli atti, definendola inverosimile e incongruente. L’istante ricostruisce l’accaduto in maniera difforme dal racconto dell’arbitro, volendo così scagionare il proprio tesserato che ritiene estraneo al gesto violento attribuitogli. Chiede che, a sostegno, sia visionata una cassetta col filmato della partita, sia ascoltato l’arbitro in giudizio e sia richiesto altresì il rapporto dell’osservatore AIA presente alla gara. Il tutto rafforzato verbalmente in giudizio dall’intervento del proprio rappresentante.
Preliminarmente occorre respingere le richieste del sodalizio reclamante in merito alla visione del CD della partita - non consentita dalle norme - e l’acquisizione del rapporto del Commissario Speciale perché il giudizio sportivo, per i fatti accaduti sul terreno di gioco o nelle sue pertinenze (accesso agli spogliatoi ecc.) si basa esclusivamente su quanto riferito dagli ufficiali da gara. In sede istruttoria questo giudicante ha potuto interrogare l’arbitro dell’incontro che ha rilasciato apposito supplemento nel quale conferma e precisa, in modo “inequivocabile”, il primo resoconto smontando così ogni contraria eccezione della società. Non vi fu quindi errore nel riconoscere nel Gattulli l’autore dell’atto violento, perciò il reclamo va respinto e la sanzione inflitta in prime cure che, per effetto dell’incombente termine dell’attività ufficiale, corrisponde a un fermo del calciatore di poche giornate, va riformata e riportata ai parametri usualmente applicati per la tipologia del gesto violento compiuto ai danni dell’arbitro.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo come sopra proposto dalla società USD Campomorone Sant’Olcese, e avvalendosi di quanto disposto dall’art. 36 comma 3 del CGS, delibera di allungare la squalifica del calciatore dal 30 settembre 2013 al 31 dicembre 2013.
La tassa reclamo, non versata ed addebitata in conto, va incamerata.
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