COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 07/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società RIVOLTANA CALCIO Camp. Eccellenza Gir. B Gara del 6.02.2013 tra Rivoltana Calcio / Trevigliese C.U. n. 45 del CRL datato 8.02.2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 07/03/2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società RIVOLTANA CALCIO Camp. Eccellenza Gir. B
Gara del 6.02.2013 tra Rivoltana Calcio / Trevigliese
C.U. n. 45 del CRL datato 8.02.2013
La società RIVOLTANA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore, GHILARDI Davide, sino al 10.4.2013, e che ha comminato l’ammenda di Euro 500,00, affermando che le decisioni del GS sono ingiuste.
Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, sentita la reclamante, osserva : il reclamo non può trovare accoglimento.
L’assistente ufficiale dell’arbitro, sentito a chiarimenti da questa commissione, ha precisato che il calciatore ha scagliato il pallone direttamente verso di lui colpendolo in faccia. Pertanto, quanto dedotto dalla Rivoltana Calcio, non trova conferma nel referto dell’arbitro e dell’assistente dell’arbitro.
Per quanto attiene all’ammenda comminata alla società reclamante, si ritiene equa considerato il comportamento posto in essere dai propri sostenitori al termine della gara, anche se al di fuori dell’impianto sportivo, che ha comportato altresì il danneggiamento dell’autovettura dell’arbitro.
La gravità dei suddetti comportamenti giustifica quindi le sanzioni comminate alla società reclamante ed al calciatore GHILARDI Davide che meritano quindi di essere confermate.
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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