COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 06/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.D. BORGHETTO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA BORGHETTO/CASTELBELLINO BORGHETTO/CASTELBELLINO DEL 17.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 138 del 20.2.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 06/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.D. BORGHETTO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA BORGHETTO/CASTELBELLINO BORGHETTO/CASTELBELLINO DEL 17.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 138 del 20.2.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore CERCACI Massimiliano, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “espulso per fallo di gioco, dopo la notifica del provvedimento di allontanamento insultava il pubblico con gesti offensivi”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Borghetto, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe rivolto ad un proprio dirigente e non, come equivocato dall’arbitro, ai sostenitori della squadra avversaria, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto calciatore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Cercaci Massimiliano responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore Cercaci: 1) espulsione per fallo di gioco; 2) gesti offensivi rivolti al pubblico presente; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al calciatore Cercaci, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto della S.S.D. Borghetto ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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