COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 07.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società SPORTIVA NERAZZURRA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 55 del 21.02.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara SPORTIVA NERAZZURRA – INFERNOTTO disputata in data 17.02.2013, Campionato Prima Categoria – girone E
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 07.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Ricorso della Società SPORTIVA NERAZZURRA avverso la decisione del Giudice Sportivo
contenuta nel C.U. n. 55 del 21.02.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in
relazione alla gara SPORTIVA NERAZZURRA - INFERNOTTO disputata in data 17.02.2013,
Campionato Prima Categoria - girone E
Con ricorso inviato in data 22.02.2013, la Società SPORTIVA NERAZZURRA si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato i calciatori PUPILLO e LIUT con la
squalifica per rispettivamente cinque e tre giornate per aver, il primo, colpito con un calcio alla testa
un avversario che si trovava a terra ed, il secondo, per aver spintonato il direttore di gara nonché
tenuto un comportamento scorretto nei confronti di alcuni avversari.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva.
La società ricorrente sostiene che il direttore di gara non abbia colto i fatti contestati nella loro reale
dinamica. Il colpo portato dal Pupillo sarebbe stato del tutto involontario, così come il Liut non
avrebbe assolutamente spintonato l’arbitro. La confusione e concitazione del momento non
avrebbero consentito di riferire i fatti con la precisione e certezza che si colgono nel referto arbitrale.
La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata alla luce delle seguenti
osservazioni.
A voler aderire a quanto prospettato dal ricorrente bisognerebbe concludere per la mala fede di quel
direttore di gara che, in termini chiari e puntuali, riferisce nel referto che il calciatore Liut era stato
sanzionato “per essersi scagliato contro di me, spintonandomi”.
Quanto alla contestazione mossa al calciatore Pupillo, il referto da conto di come costui si sia reso
responsabile di un fatto colto con precisione dal direttore di gara:: l’aver dato un calcio in testa ad
un giocatore avversario mentre era a terra a gioco interrotto.
Il referto arbitrale contiene la narrazione di un gesti di indubbia e che non possono essere frutto di
confusione o erroneo ricordo.
Non è individuabile un solo elemento idoneo a porre in dubbio la ricostruzione dei fatti riferita
dall’arbitro. Lo stesso ricorrente avanza affermazioni che non consentono di vanificare la portata di
un referto che, come noto, fa piena fede dei fatti riferiti.
Non vi è pertanto alcun elemento che possa smentire anche solo in parte quanto evidenziato dal
direttore di gara e, sminuire la gravità della condotta.
Le sanzioni appaiono in ogni caso proporzionate alle condotte poste in essere.
Per tali motivi la Commissione
RESPINGE
il reclamo della SPORTIVA NERAZZURRA, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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