COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 07.03.2013 Delibera del GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 17/ 2/2013 SAN SEVERO – AUDACE CERIGNOLA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 07.03.2013
Delibera del GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 17/ 2/2013 SAN SEVERO - AUDACE CERIGNOLA
IL GIUDICE SPORTIVO
Letti gli atti ufficiali;
rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la società Audace Cerignola
chiedeva di infliggere all'U.S.D. San Severo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di
0 - 3 in conseguenza della posizione irregolare del calciatore Kamano Mohamed Edouard, il cui
tesseramento sarebbe avvenuto in violazione dell'art.40 comma 11 bis delle NOIF;
che questo Giudice Sportivo ha interessato della problematica l'ufficio tesseramenti del Comitato Regionale
Puglia; che con nota a firma del segretario dell'ufficio Tesseramenti della FIGC prot. nº 1299.1/ADS/SEGR
del 15/02/2013 l'U.S.D. San Severo è stato autorizzata in pari data al tesseramento del citato calciatore per
la corrente stagione sportiva dopo aver esaminato la relazione della comunità La Zattera che ospita il
medesimo, dalla quale si evince l'ottimo inserimento del medesimo sia nella stessa comunità che nella
società San Severo dove svolgeva gli allenamenti;
che l'ufficio ha rimarcato altresì che il Kamano è giunto in Italia nell'agosto 2011 ed è regolarmente
soggiornante dal primo settembre 2012;
D E L I B E R A
1) di rigettare il ricorso proposto dall'U.S.D. AUDACE CERIGNOLA e, per l'effetto, addebitare la relativa
tassa sul conto dell'istante;
2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 1 in favore dell'U.S.D. SAN SEVERO.