COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 13.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 26.- RECLAMO DELLA POL. S.PIERO A SIEVE A.S.D. AVVERSO REGOLARITA’ GARA S.PIERO A SIEVE/U.S.D. CASTELNUOVO GARFAGNANA DEL 13.01.2013 (1-3).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 13.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 26.- RECLAMO DELLA POL. S.PIERO A SIEVE A.S.D. AVVERSO REGOLARITA' GARA S.PIERO A SIEVE/U.S.D. CASTELNUOVO GARFAGNANA DEL 13.01.2013 (1-3). Avverso la regolarita' della gara S.Piero a Sieve-Castelnuovo Garfagnana, disputatasi il 13 gennaio 2013 e valevole per il Campionato di Promozione organizzato dal Comitato Regionale Toscana della Lega Nazionale Dilettanti, la Pol. S.Piero a Sieve A.S.D. presenta reclamo chiedendo l'applicazione dell'art. 17, punto 5, C.G.S. per avere l'U.S.D. Castelnuovo Garfagnana fatto partecipare alla gara il calciatore Vanni Marco non in regola con quanto richiesto dall'art. 34 delle N.O.I.F.. Il ricorso e' fondato. Ricorda questo G.S.T. che l'articolo 34 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. prevede che i ''Giovani'' calciatori tesserati per le societa' associate nelle Leghe possano prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie Giovani e che tali calciatori , che abbiano compiuto anagraficamente l'eta' minima di 15 anni, possono partecipare anche ad attivita' agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale territorialmente competente. Pertanto il calciatore Marco Vanni - nato il 12/4/1997 - avendo compiuto il 15' anno il 12/4/2012 era da considerare ancora nella Categoria ''Giovani'' e pertanto per poter partecipare alla gara S.Piero a Sieve-Castelnuovo Garfagnana del 13/1/2013 avrebbe dovuto essere munito della prevista autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale, cosi' come previsto dall'art. 34 comma 3' N.O.I.F.. Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come innanzi proposto dalla Pol. S.Piero a Sieve A.S.D. di S.Piero a Sieve (Firenze) e in applicazione dell'articolo 34 comma 3' delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. pone a carico dell'U.S.D. Castelnuovo Garfagnana la punizione sportiva dell'articolo 17 comma 5' C.G.S.. Dispone il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it