COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 99 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della A.S.D. San Donato Tavarnelle avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Frosali Francesco con una squalifica per tre giornate. C.U. n. 40 del 24/01/2013.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 43 del 13.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
99 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della A.S.D. San Donato Tavarnelle avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Frosali Francesco con una squalifica per tre giornate. C.U. n. 40 del 24/01/2013.
Nel corso della gara “ Baldaccio Bruni-San Donato Tavarnelle” valevole per il campionato di eccellenza, il calciatore in oggetto colpiva al volto, con la mano aperta, un giocatore avversario senza procurargli alcun danno. Per tale condotta veniva espulso dal terreno di gioco e successivamente sanzionato con una squalifica di tre giornate.
Avverso il provvedimento del G.S.T. propone reclamo la società del San Donato Tavarnelle, lamentandosi della severità della sanzione. La reclamante,infatti, pur ammettendo che tra i due giocatori vi sono state delle scorrettezze, ritiene che si sia trattato di una condotta gravemente antisportiva ma non violenta. Chiede pertanto una riduzione della sanzione.
L’arbitro nel supplemento di rapporto gara si limita a richiamare il rapporto gara.
Esaminati gli atti del procedimento questa C.D. ritiene provata la condotta contestata al calciatore in questione. Difatti l’arbitro nel rapporto gara afferma che il medesimo, come reazione, colpiva con il palmo della mano il viso dell’avversario a palla lontana. Trattandosi comunque di un gesto violento il G.S. lo ha sanzionato con il minimo edittale previsto per la condotta violenta. Pertanto la sanzione appare adeguata alla situazione descritta dal D.G. nel suo rapporto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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