COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 104 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica G. Urbino Taccola avverso la squalifica del calciatore Mirko Sbranti per tre gare (C.U. n. 40 del 24/01/2013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 104 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica G. Urbino Taccola avverso la squalifica del calciatore Mirko Sbranti per tre gare (C.U. n. 40 del 24/01/2013) Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata nei confronti del tesserato indicato in epigrafe con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara esterna, disputata in data 19 gennaio 2013, tra la ricorrente e la squadra ospitante Cascina: “Per frase irriguardosa verso il D.G. e per avere bestemmiato”. Avverso tale decisione la Società in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando la riferita dinamica anche alla luce di una puntuale analisi delle motivazioni, sportive e morali, che animano la compagine reclamante e che vengono totalmente condivise anche dallo stesso calciatore. Per la difesa ad originare la vicenda sarebbe stato un duro contatto con un avversario che avrebbe innescato una istintiva protesta nella quale sarebbe stata proferita un'unica parola offensiva e mai una bestemmia. Conclude, dunque, per la riduzione della sanzione inflitta. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Tutti i rilievi contenuti nel rapporto di gara sono infatti stati confermati dal D.G. che, nel supplemento di rapporto - ulteriore elemento di indagine espressamente richiesto da questo organo di Giustizia - ha specificato che la frase oltraggiosa e blasfema, distintamente udita, sarebbe stata urlata dal calciatore che la avrebbe sottolineata accompagnandola con ampi e plateali gesti. La squalifica irrogata al calciatore deve pertanto essere confermata e la medesima appare, anche nella sua entità, congrua ed adeguata. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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