COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 84 Stagione sportiva 2012-2013 Oggetto: Reclamo della U.S.D. Don Bosco Fossone avverso l’ammenda di € 150,00 inflitta dal G.S.T.: C.U. n. 35 del 20.12.2012):

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 84 Stagione sportiva 2012-2013 Oggetto: Reclamo della U.S.D. Don Bosco Fossone avverso l’ammenda di € 150,00 inflitta dal G.S.T.: C.U. n. 35 del 20.12.2012): Propone rituale reclamo l’U.S.D. Don Bosco Fossone avverso l’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, per i seguenti motivi: “per aver causato notevole ritardo nell’inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa”. La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato, contestandone la motivazione. Sostiene infatti la società di essersi tempestivamente presentata in campo, prima dell’orario ufficiale, e che il tardivo inizio della partita è dipeso esclusivamente dal Direttore di Gara. Sostiene, infatti, la società che la puntualità e il rispetto degli orari viene confermato dal tabellino orario dell’autista del pullman che ha accompagnato la squadra al campo sportivo, che riporta le ore 10,20 di arrivo. La C.D.T.T., richiesto ed acquisito il supplemento di rapporto ai fini istruttori, delibera quanto segue. Occorre anzitutto rilevare che il reclamo si presenta carente sotto il profilo del petitum, non contenendo una richiesta formale di riforma del provvedimento impugnato (annullamento, riduzione etc.). Osserva, tuttavia, il Giudicante che all’esito del giudizio interpretativo del contenuto del reclamo, la domanda sia diretta ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato, venendo contestata alla radice la circostanza di fatto posta a fondamento della sanzione impugnata. Ciò detto e premesso, passando all’esame del merito, occorre rilevare che il reclamo poggia su deduzioni difensive assolutamente prive di fondamento, sia perché il tabellino orario dell’autista del pullman (che la reclamante peraltro non produce) non assume valore probatorio nel presente giudizio, sia perché la suddetta circostanza, in ogni caso, non pare essere in rapporto di causalità diretta con il tardivo inizio della gara. Altrimenti detto, il fatto che la reclamante sia arrivata con congruo anticipo al campo di giuoco non esclude la responsabilità della stessa per il tardivo inizio della gara stessa. L’arbitro, con il supplemento di rapporto, ha infatti precisato che il ritardo dell’inizio della gara è stato causato dalla tardiva presentazione delle liste da parte della soc. don Bosco Fossone, nonostante la stessa avesse raggiunto l’impianto con congruo anticipo.Alla luce delle suesposte ragioni, pertanto, la domanda non può essere accolta e l'ammenda deve essere pienamente confermata. P.Q.M. la C.D.T.T.  respinge il reclamo, conferma l’ammenda di e 150,00 inflitta alla soc. don Bosco Fossone;  dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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