COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 106 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 40 del 24.01.2012) Reclamo dell’U.S.D. Montagnano 1966 avverso la squalifica inflitta al calciatore Bennati Nikolas fino al 24.05.2013 (4 mesi).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 106 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 40 del 24.01.2012) Reclamo dell’U.S.D. Montagnano 1966 avverso la squalifica inflitta al calciatore Bennati Nikolas fino al 24.05.2013 (4 mesi). Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato agli Uffici del C.R.T. in data 31.01.2013 l’U.S.D. Montagnano 1966 ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale con il quale è stata inflitta la squalifica al calciatore Bennati Nikolas fino al 24.05.2013, con la seguente motivazione: “a seguito di una decisione arbitrale avversa spingeva con le mani al D.g. alla schiena senza peraltro causare dolore”. La reclamante sostiene la non volontarietà del gesto, ritenendo che l’urto tra il calciatore e l’arbitro sia frutto di un avvenimento fortuito. A sostegno della propria tesi, infatti, la società rileva che lo scontro si è verificato, probabilmente per il campo scivoloso, mentre l’arbitro indietreggiava a causa di alcune vigorose proteste e il Bennati che correva verso di lui. La reclamante sostiene inoltre che l’assenza di conseguenze dolorose, così come onestamente riportato dal D.G. in sede di referto, rappresenti un ulteriore elemento a fondamento della tesi della fortuità dell’evento. La società conclude il ricorso chiedendo una riduzione della sanzione inflitta, evidenziando l'assoluta correttezza del calciatore (1 ammonizione in 19 partite di campionato) e l’assenza di recidività. La Commissione, alla quale viene chiesto di decidere sulla congruità della sanzione inflitta calciatore, delibera quanto segue. Le eccezioni sollevate dalla reclamante sono infondate. Gli elementi e le circostanze offerte dall’arbitro con il supplemento di rapporto smentiscono la tesi della fortuità dell’evento e, nell’analisi interpretativa del fatto, consentono al Giudicante di ricondurre il fatto nel novero delle condotte volontarie. Dalle risultanze probatorie emerge, infatti, che il Bennati si trovava ad una distanza tale da poter arrestare la propria corsa, e, come precisato dall’arbitro, al momento della notifica dell’espulsione il calciatore accettava di buon grado il provvedimento di espulsione (a dimostrazione che era ben consapevole di aver commesso un atto illecito), senza porgere le scuse per l’ipotetico urto accidentale. In sostanza, la puntuale descrizione degli accadimenti effettuata nei rapporti gara dall’arbitro, completa l’indagine in punto di fatto, smentendo la ricostruzione difensiva della società ricorrente. Tuttavia, occorre rilevare che l’indagine conoscitiva sulla portata offensiva della condotta oggetto di contestazione conduce ad escludere il carattere della violenza, avendo l'arbitro negato, da una parte, l'esistenza di conseguenze lesive e/o dolorose, dall'altra, che il gesto fosse animato da aggressività e violenza. Elementi che escludono tout court i caratteri propri della violenza e che consentono, quindi, al Giudicante di poter riconsiderare l’entità della sanzione inflitta al calciatore (che non tiene conto della recidiva in quanto non contestata dal Giudice di prime cure), applicando i criteri seguiti in tema di condotte altamente irriguardose. Infine, per ultimo, il Collegio, preso atto dell'evidente difformità lessicale tra il referto di gara e il supplemento di rapporto, non può esimersi dal ribadire nuovamente la necessità che i rapporti di gara, proprio perché cardine del procedimento di giustizia sportiva, siano stilati con compiutezza dalla stessa 'mano', offrendo all'Organo Giudicante solo gli elementi di fatto necessari per la decisione. P.Q.M. la C.D.T.T.: -Accoglie il ricorso proposto dalla società Montagnano 1966, riducendo la squalifica inflitta al calciatore Bennati Nikolas al 24.03.2013; -Ordina la restituzione della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it