COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 105 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo proposto dall’A.S.D. Virtus Montecalvoli avverso la decisione del G.S. di Pisa che ha squalificato il giocatore Saganeite Luigi fino al 15.06.2013. C.U. N° 35 del 24.01.2013

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 105 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo proposto dall’A.S.D. Virtus Montecalvoli avverso la decisione del G.S. di Pisa che ha squalificato il giocatore Saganeite Luigi fino al 15.06.2013. C.U. N° 35 del 24.01.2013 Con provvedimento preso in base all’art.3 comma 2 del C.G.S., il Giudice Sportivo di Pisa squalificava i capitani Bianconi Lorenzo (Stella Rossa) e Demi Niccolò (Virtus Montecalvli). In seguito alla successiva comunicazione, da parte di dette società, del nominativo dell’autore della condotta contro il Direttore di Gara, il Giudice infliggeva al tesserato Saganeite Luigi (con contestuale riabilitazione dei capitani) la sanzione della squalifica fino al 15.6.2013. L’addebito era dovuto alla mancata identificazione della persona che colpiva con una violenta pallonata il viso del D.G. a gioco fermo mentre rientrava negli spogliatoi; la pallonata provocava forte dolore immediato e successivo, tanto da dover ricorrere alle cure mediche come da certificato. Avverso la squalifica del giocatore Saganeite Luigi propone oggi reclamo la società. Nel richiedere l’annullamento o la riduzione della squalifica, la reclamante sposa la tesi dell’involontarietà del gesto. Afferma, infatti, che non vi fosse alcuna intenzione di colpire l’arbitro, avendo calciato il pallone da circa 40 metri, e che non vi sarebbe stato alcun motivo di rabbia, visto che la gara non si sarebbe disputata per impraticabilità del terreno di gioco. Conclude manifestando disponibilità per un ulteriore colloquio. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, afferma di non essere certo che il lancio del pallone fosse intenzionale e tantomeno che potesse esserci intenzionalità nel procurargli nocumento. Il reclamo non merita accoglimento. Preliminarmente il Collegio ribadisce che l’eventuale audizione debba essere richiesta senza equivoci e senza lasciare alla Commissione alcun margine discrezionale. Ciò premesso, è noto come il lancio del pallone che colpisce l’arbitro venga mediamente sanzionato con la squalifica di un anno. Questa in esame è una fattispecie, come dire, “anomala”. Non vi è dubbio che qualsiasi tesserato, nel compiere certi gesti, debba tener conto anche della sola eventualità di poter recare danno al D.G., legata alla intrinseca pericolosità di quanto compiuto; e l’accettazione di tale rischio, da solo, giustifica una sanzione qualora l’evento dannoso si verifichi. Ciò detto, è indubbio che nel caso in esame non appaiono esserci motivazioni di protesta o rancore nei confronti dell’arbitro (forse solo il dispiacere di non disputare la gara?). Queste considerazioni, unite alla circostanza che lo stesso D.G. nutre dubbi sull’intenzionalità e che appare certo che il pallone sia stato colpito da una distanza fra i 20 e i 40 metri, fa ritenere che la sanzione irrogata dal Primo Giudice possa effettivamente discostarsi dal parametro di riferimento sopra indicato (un anno). Allo stesso modo, l’accettazione del rischio da parte del tesserato, unito alle conseguenze subite dal Direttore di Gara, non lasciano alcun margine per poter ipotizzare anche una pur minima riduzione della sanzione inflitta. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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