COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 28/02/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 27-28. RECLAMO DELL’A.S.D. PIEVE FOSCIANA E DELL’A.S.D. UNIONE MONTIGNOSO AVVERSO REGOLARITA’ GARA UNIONE MONTIGNOSO/PIEVE FOSCIANA DEL 20.1.2013 (sospesa al 18′ del p.t. sul risultato di 0-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 28/02/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 27-28. RECLAMO DELL'A.S.D. PIEVE FOSCIANA E DELL'A.S.D. UNIONE MONTIGNOSO AVVERSO REGOLARITA' GARA UNIONE MONTIGNOSO/PIEVE FOSCIANA DEL 20.1.2013 (sospesa al 18' del p.t. sul risultato di 0-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 40 del 24.1.2013; -l'Arbitro dell'incontro Unione Montignoso/Pieve a Fosciana, disputato a Montignoso il 20.1.2013, riferiva che al 18' del primo tempo era stato attorniato e ripetutamente strattonato da calciatori della società Unione Montignoso i quali lamentavano la concessione di una rete a loro dire irregolare; fra ''tal'' calciatori il Direttore di gara ne indicava due resisi protagonisti di una violenta contestazione. L'arbitro, quindi, come dichiarato nel suo rapporto di gara ''non riuscendo a ristabilire la tranquillità e l'ordine tra i giocatori, non aiutato in questo da nessun dirigente della medesima societa', temendo a quel punto di essere sopraffatto da un momento all'altro da tali violente proteste, non scorgendo alcun rappresentante delle forze dell'ordine'' decideva di sospendere definitivamente la gara e rientrare negli spogliatoi. La regolarita' dell'incontro e' stata appellata da entrambe le societa' con ricorso presentato dinanzi a questo Giudice Sportivo Territoriale con motivazioni diametralmente opposte e richiesta di ripetizione della gara da parte dell'A.S.D. Unione Montignoso e di assegnazione da parte dell'A.S.D. Pieve Fosciana. Tutto ciò premesso, ricorda questo G.S.T. che rientri si nei poteri dell'Arbitro interrompere la gara per fini cautelativi o di ordine pubblico (art. 64 n. 2 N.O.I.F.), ma che spetta in ogni caso agli organi della disciplina sportiva valutare e stabilire se le situazioni e i fatti descritti nel rapporto possano giustificare l'adozione di tale provvedimento eccezionale. Secondo la giurisprudenza costante degli Organi di Giustizia superiori perche' le gare possano subire interruzione conclusiva nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o di intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori) e' necessario che questi eventi abbiano posto in serio pericolo l'incolumita' degli Ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle societa' partecipanti alla competizione); ed occorre, altresi', che l'arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l'impossibilita' di giungere alla conclusione ''fisiologica'' della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per far cessare gli incidenti e per ricondurre la competizione sportiva nell'alveo della regolarita'. Di cio', peraltro, non vi e' traccia nel rapporto e la lacuna non e' colmata neppure dal successivo ed ampio supplemento dattiloscritto che non fornisce la prova di una reale situazione di pericolo, quanto invece di un dichiarato ''status emotiv'' e di un mero timore di carattere soggettivo, derivante da comportamenti che seppure riprovevoli, non sono affatto inconsueti sui campi e vanno adeguatamente fronteggiati e repressi. Rilevasi infine come il Direttore di gara, dopo la decisione assunta di interruzione della gara, abbia raggiunto il proprio spogliatoio senza alcun episodio di contestazione e violenza da parte dei tesserati presenti. Giova inoltre sottolineare come risulti evidente come, in tutta questa vicenda, al di fuori di due tesserati, non si sia potuto mai giungere ad identificare gli altri calciatori rei di tanta e grave contestazione ne' durante ne' al termine della stessa. L'indicazione postuma del numero dei partecipanti a tale vicenda apparsa sul solo supplemento e le circostanze descritte rendono ancor più evidente, sulla base della costante giurisprudenza sopra esposta, come sia venuta a configurarsi la fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la ripetizione della gara, secondo la norma posta dall'art. 17 comma 4, lettera c) C.G.S.. Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come in epigrafe proposto dall'A.S.D. Pieve Fosciana di Pieve Fosciana (Lucca) ed ordina l'addebito della tassa; accoglie altresi' quello proposto dall'A.S.D. Unione Montignoso di Montignoso (Massa) senza addebito della tassa. Trasmette gli atti alla Segreteria del C.R.T. per gli adempimenti relativi alla ripetizione della gara.
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