COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 28/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 119 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della “U.S. Chianni 1975” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Iodice Carmine con una squalifica per tre gare. C.U. n. 38 del 13/02/2013.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 28/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 119 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della “U.S. Chianni 1975” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Iodice Carmine con una squalifica per tre gare. C.U. n. 38 del 13/02/2013. Nel corso del secondo tempo della gara “ U.S. Chianni 1975 – Atletico S. Croce “ valevole per il campionato di terza categoria, il calciatore Carmine Iodice veniva allontanato dal terreno di gioco per aver pronunciato una frase blasfema. Alla notifica del provvedimento minacciava il D.G. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per tre gare. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la U.S. Chianni. La reclamante non contesta la frase blasfema pronunciata dal proprio tesserato ma contesta dichiara le minacce rivolte all’arbitro. Secondo la società, infatti, le minacce non sono state pronunciate dal giocatore ma da un dirigente. Chiede pertanto una riduzione della squalifica. L’arbitro, sentito per le vie brevi, confermava di aver udito distintamente le minacce pronunciate dal calciatore, trovandosi a circa 4/5 metri da lui. Invece tutti i dirigenti si trovavano, in quel momento, seduti sulla panchina che distava dal D.G. circa 50 metri. Per quanto emerge dagli atti di gara appare evidente che la condotta contestata al giocatore risulta provata. Anche la sanzione del G.S. risulta assolutamente congrua rispetto ai fatti ascritti al giocatore in questione.P.Q.M. Questa Commissione Disciplinare respinge il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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