COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 07/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 21 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei: Dirigenti del G.S.D. Don Bosco Fossone: -Bifari Marina, -Rossi Luca, -Ceccarelli Marina, Dirigenti, dell’A.S.D. Bonascola Calcio -Remorini Adriano, -Dell’Amico Simona, -Fanelli Giovanni, ai quali viene contestata la violazione, a vario titolo, dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.; delle Società: -U.S.D. Don Bosco Fossone, già U.S.D. Oratorio Don Bosco, -A.S.D. Bonascola Calcio, per la responsabilità di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., conseguente alla condotta dei propri Presidenti e Dirigenti.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 07/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 21 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei: Dirigenti del G.S.D. Don Bosco Fossone: -Bifari Marina, -Rossi Luca, -Ceccarelli Marina, Dirigenti, dell’A.S.D. Bonascola Calcio -Remorini Adriano, -Dell’Amico Simona, -Fanelli Giovanni, ai quali viene contestata la violazione, a vario titolo, dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.; delle Società: -U.S.D. Don Bosco Fossone, già U.S.D. Oratorio Don Bosco, -A.S.D. Bonascola Calcio, per la responsabilità di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., conseguente alla condotta dei propri Presidenti e Dirigenti. Profondi motivi di dissenso nella conduzione dell’Associazione Sportiva Bonascola hanno determinato dapprima un singolo soggetto, quindi alcuni Consiglieri a dimettersi in relazione a comportamenti tenuti dal legale rappresentante della Società ritenuti illegittimi e, in quanto tali, fatti oggetto di contestuale denuncia agli Uffici Federali. Il Presidente dell’Associazione ha, in data 26 aprile 2012, a sua volta denunciato alla Delegazione Provinciale di Carrara “la scomparsa” dalla segreteria “…del computer, e degli elenchi dei bimbi e documenti dell’annata 2003 – 2002 – 2000 – 99”. Il 27 successivo presentava denuncia ai C.C. di Carrara “….che ignoti malfattori avevano asportato il computer lì presente, computer di cui non ricordo la marca e il modello. Mi accorgevo inoltre che mancavano una serie di cartellini della FIGC (non saprei precisare il quantitativo) della annate 1999- 2000 e 2002-2003 nonché l’elenco telefonico e gli indirizzi dei ragazzi appartenenti a tale società sportiva “. In conseguenza di ciò ha provveduto a sostituire le chiusure dei locali della sede sociale, impedendo di fatto l’accesso a detti Dirigenti, dichiarando ai CC. di aver comunicato il tutto ai membri del consiglio direttivo, tra cui la Dell’Amico. La Procura Federale, ricevute dal C.R.T. dette reciproche denuncie, ha esperito le opportune indagini disponendo, dopo aver ascoltato gli interessati, il deferimento indicato in epigrafe. In particolare, con detto atto, l’Ufficio Inquirente ha contestato la violazione dell’art. 1 del C.G.S. ai seguenti tesserati: -ai Dirigenti Bifari e Rossi, di aver svolto, in costanza di tesseramento per l’U.S.D. Don Bosco, attività amministrativa per conto della Società Bonascola; -ai Dirigenti Ceccarelli e Remorini, rispettivamente Presidenti dell’U.S.D. Don Bosco e dell’A.S.D. Bonascola, per aver consentito e, comunque, non impedito ai Dirigenti Rossi e Bifari quanto a questi addebitato. Al Remorini viene altresì contestato l’aver impedito, mediante il cambio delle serrature delle porte, l’accesso alla sede della Società a propri Dirigenti; -ai Dirigenti Dell’Amico e Fanelli, infine, viene contestato di aver trattenuto indebitamenti beni sociali, peraltro restituiti successivamente solo dalla Signora Dell’Amico. In conseguenza di tali comportamenti viene fatto carico alle rispettive Società di appartenenza - U.S.D. Don Bosco Fossone e A.S.D. Bonascola Calcio - della responsabilità, sia diretta che oggettiva, previste dall’art. 4 del C.G.S.. Effettuate le rituali convocazioni, sono presenti all’odierna adunanza: -Bifari Marina, in proprio e quale attuale Presidente dell’U.S.D. Don Bosco Fossone; -Rossi Luca; -Ceccarelli Marina, in proprio e nella sua qualità di Presidente, all’epoca dei fatti, dell’allora Oratorio Don Bosco G.S.D; -Remorini Adriano, in proprio e quale legale rappresentante del l’A.S.D. Bonascola Calcio; -Dell’Amico Simona; -Fanelli Giovanni. Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Avvocato Marco Stefanini. In data 23 febbraio u.s. è pervenuta, a mezzo fax, a nome dei Signori Dell’Amico e Fanelli memoria, recante in allegato documentazione varia, ritenuta “…utile ai fini della prova o opportuno a nostra difesa”. I deferiti Ceccarelli, Rossi e Bifari hanno fatto pervenire, in data 26 febbraio a mezzo fax, memorie a difesa. Detta documentazione è stata posta a disposizione della Procura Federale, la quale si oppone all’esame della memoria da ultimo prodotta. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti: Fanelli Giovanni, Dell’Amico Simona, Bifari Marina, Rossi Luca, Ceccarelli Marina, nonché la Società U.S. D. Don Bosco, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione del Collegio. La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta non corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la incongruità delle sanzioni indicate, respinge la proposta di accordo disponendo la prosecuzione del dibattimento nei confronti di tutti i soggetti deferiti. Aperto il dibattimento il rappresentante della Procura Federale chiede riaffermarsi il deferimento stante che: - è emerso in sede istruttoria dalle dichiarazioni rese dai tesserati Elena Remorini, Marina Ceccarelli, Adriano Remorini, che i deferiti Bifari e Rossi hanno prestato in effetti attività a livello amministrativo a favore dell’A.S.D. Bonascola, a ciò espressamente demandati dalla Presidente Ceccarelli, su richiesta del Presidente della ASD Bonascola. L’accertamento dei fatti induce il rappresentante della Procura a porre in rilievo la maggior responsabilità del Presidente Remorini nel sollecitare l’intervento e nel consentire l’accesso a due tesserati di altra Società alla Segreteria della propria; - il Presidente dell’A.S.D. Bonascola ha inoltre effettivamente precluso l’ingresso ai locali della Società a propri Dirigenti mediante la sostituzione dei meccanismi di accesso; - per diretta ammissione, la Signora Dell’Amico ha confermato di aver trattenuto presso di sé (mi era rimasto in macchina), sia materiale tecnico (indumenti di gioco) che documenti della Società rilevandosi che questi ultimi debbono essere custoditi nella sede della Società; - il Fanelli ha puramente e semplicemente dichiarato che il computer, della cui scomparsa si è lamentato il Presidente Remorini, è di sua proprietà. Quanto sopra in contraddizione con l’affermazione del Remorini relativa all’aver questi consegnato la somma di € 600,00 (seicento), in contanti, al Fanelli per l’acquisto del p.c.. L’accertata colpevolezza dei Dirigenti e dei tesserati coinvolge le Società sotto il profilo della responsabilità sia diretta che oggettiva come previsto dalla vigente normativa. Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni: - ai Dirigenti: -Bifari Marina, inibizione per mesi tre, -Rossi Luca, inibizione per mesi quattro, -Ceccarelli Marina, inibizione per mesi due, -Remorini Adriano, inibizione per mesi tre, -Dell’Amico Simona, inibizione per mesi due, -Fanelli Giovanni inibizione per mesi due, -Alle Società: -U.S.D. Don Bosco Fossone, già U.S.D. Oratorio Don Bosco, ammenda pari ad euro 300,00, -l’A.S.D. Bonascola Calcio, ammenda pari a euro 500,00 In sede di Camera di consiglio, condividendo l’eccezione della Procura Federale in ordine alla memoria depositata in data 26 febbraio u.s. e dopo aver assunto a verbale le dichiarazioni a difesa di tutti gli intervenuti, la Commissione osserva che l’istruttoria effettuata e l’esito del dibattimento confermano la fondatezza del deferimento. Infatti non v’è alcun dubbio che i tesserati Bifari e Rossi hanno prestato, pur rivestendo la carica di Dirigenti dell’USD Don Bosco, la loro attività nell’ambito della segreteria dell’A.S.D. Bonascola per un periodo che, dalle testimonianze acquisite, risulta essere compreso tra tre giorni ed una settimana. Ciò è avvenuto dietro esplicita, personale, richiesta del Presidente dell’USD Bonascola, Adriano Remorini, trovando immediata adesione nella Presidente Ceccarelli (USD Don Bosco) che, ponendo a disposizione i Dirigenti Bifari e Rossi, se ne è assunta, anche in questa sede, la responsabilità spiegandone i motivi. Sono a tal proposito fondamentali le dichiarazioni del Presidente del Bonascola, Remorini; del Presidente del Don Bosco dell’epoca, la stessa Ceccarelli; della Dirigente del Bonascola, Elena Remorini, in ordine alla presenza della Bifari e del Rossi nei locali della Segreteria del Bonascola con compiti di segreteria. In riferimento alla posizione dei Dirigenti Adriano Remorini, Ceccarelli Marina, Bifari Marina e Rossi Luca, si osserva che per quanto non ci si trovi nell’ipotesi prevista dal 3 comma dell’art. 21 delle N.O.I.F., il loro comportamento postula comunque la violazione di quei principi generali di lealtà e correttezza che sono alla base delle norme di comportamento sancite dall’art. 1 del C.G.S.. Per quanto attiene al Rossi, la Commissione rileva, in aggiunta a quanto contestatogli dalla Procura Federale, il non corretto comportamento processuale avendo egli negato, contrariamente a quanto concordemente affermato dagli altri testi, di aver svolto attività di segreteria nell’ambito della Società Bonascola. Una seconda, fondata contestazione viene mossa al Presidente Remorini: l’aver impedito l’accesso ai locali della Società ai Dirigenti che, seppur dimissionari, non erano ancora stati sostituiti dall’Assemblea, come disposto dall’art. 19 dello Statuto sociale, e pertanto virtualmente in carica, in regime di “prorogatio”. Preliminarmente la Commissione rileva una incongruenza, significativa del comportamento del Presidente deferito, nella dichiarazione da questi fatta al Collaboratore della Procura Federale, ovvero di aver fatto espressa comunicazione al Consigliere dimissionario Dell’Amico dell’avvenuta sostituzione delle serrature delle porte di accesso. Tale affermazione è in contrasto con quanto dichiarato ai C.C., in occasione della denuncia del furto, allorché ha affermato di averne dato comunicazione “ ai membri del Consiglio Direttivo tra cui la precedente Dell’Amico Simona”. In ordine alle iniziative del Remorini si rileva che le norme statutarie del Bonascola prevedono che la nomina dei Consiglieri o la loro eventuale sostituzione, ovviamente ancorché questa sia dovuta a dimissioni spontanee, è di esclusiva competenza dell’Assemblea (artt. 14 e 19 dello Statuto Sociale). Ed ancora, sempre in riferimento alla legittimità degli atti del Consiglio Direttivo, si osserva che l’organigramma societario per la stagione 2011/2012, indica che esso è composto da diciassette componenti e che, per espresso disposto normativo o regolamentare, le delibere di qualsiasi Consiglio di Amministrazione per le Società, o Direttivo per le Associazioni, hanno validità solo se approvate dalla maggioranza degli amministratori in carica, ove lo statuto sociale non ne preveda un maggior numero. Peraltro l’esame degli atti costituenti il fascicolo, evidenzia che il comportamento del Remorini nel violare le norme federali, non ha carattere episodico, ma sistematico. Infatti, ancorché si tratti di fatti non contestati in questa sede essi sono passibili di ulteriore deferimento, si rileva che in data 25 aprile dello stesso anno 2012, il Remorini convoca, (per assumere determinate deliberazioni) un Consiglio Direttivo alla presenza unicamente di sé stesso e dei Consiglieri Umberto Remorini e Simona Dell’Amico (n.d.r. questa dimissionaria fin dal 13 marzo precedente) al fine di inserire nell’Organo amministrativo due nuovi consiglieri ed un segretario, nonostante siffatta composizione del Consiglio non sia atta a deliberare perché priva del numero legale necessario. Si legge inoltre sullo stesso verbale che “successivamente (???) l’Assemblea approva con maggioranza l’inserimento di due nuovi consiglieri e di un segretario. Vedi allegato”. Di tale “Assemblea“ non v’è traccia in atti. L’indicare l’esistenza di un “Assemblea” appare effettuata artatamente al fine di dare una parvenza di legittimazione alle decisioni assunte. Indebito, comunque inopportuno è l’aver il Presidente Remorini consentito, in data 25.04.2012, alla Signora Dell’Amico, di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo. “anche se la stessa si era dimessa il 13.3.2012 da Dirigente ma non da socia”. Ancora in data 25 giugno 2012, il deferito indice altro Consiglio Direttivo convocando unicamente i tre Consiglieri, nominati nel predetto Consiglio del 25 aprile, unitamente al Consigliere Dell’Amico, al fine di “radiare” quest’ultima, Da tali comportamenti emerge che il Rumorini non é consapevole del fatto che il Presidente di un’Associazione sportiva è solo un “primo inter pares”, ovvero un consigliere fra altri consiglieri, aventi quindi pari dignità all’interno del Consiglio, al quale compete di osservare e fare osservare le norme statutarie che sono mutuate dall’ordinamento, sia esso civile che sportivo. Si rileva di conseguenza che le dichiarazioni, a difesa rese dal Remorini al Collaboratore della Procura Federale sono significative non solo di carente conoscenza delle norme che regolano l’attività di un’associazione sportiva, ma anche dei rapporti comportamentali che debbono intercorrere tra Dirigenti nell’ambito del Consiglio Direttivo di una Società. Infine particolarmente significativo è l’atteggiamento tenuto dal Remorini a proposito del computer. La sottrazione di tale bene viene evidenziata attraverso una “comunicazione” inviata alla Delegazione Provinciale di Carrara, senza che in essa venga precisato quando l’acquisto sia avvenuto e se, per conto della Società o, a titolo personale dal Presidente, come questi sembrerebbe indicare con la dichiarazione di aver consegnato la somma al Fanelli. Si rileva che nell’ambito della denuncia presentata anche ai C.C. il giorno dopo l’invio di detta comunicazione non veniva indicato alcun dato identificativo di tale oggetto pur venendo affermato, in data odierna da uno dei rappresentanti del Presidente, che essi erano stati indicati sulla denuncia depositata. Per quanto riguarda la posizione della tesserata Simona Dell’Amico, dalla cui denuncia è scaturita l’intera indagine, le viene contestato, fatto dalla stessa comunque ammesso, di aver indebitamente detenuto per il periodo di circa due mesi (dalla data della denuncia, il 24 maggio, alla data della riconsegna, il 16 luglio 2012) materiale tecnico di proprietà della Società e documenti di gioco. Le giustificazioni addotte dall’interessata in proposito hanno carattere esclusivamente pretestuoso dato che la detenzione di tali beni era priva di qualsiasi autorizzazione da parte della Società e che la restituzione è avvenuta solo a seguito delle precise richieste rivoltele dai genitori di alcuni calciatori. Singolare infine che la scomparsa dello Statuto in originale emerga solo a seguito delle dichiarazioni della stessa Dell’Amico in sede istruttoria (lo avevo preso allo scopo di farlo esaminare da un legale). Del tutto inaccoglibili, infine, sono le reticenti affermazioni rese dal Fanelli in istruttoria, con le quali si limita ad affermare semplicemente la proprietà del bene del quale gli si imputa la sottrazione, senza arrecare alcun contributo al chiarimento della vicenda. A sostegno di ciò si evidenzia che il Fanelli, nel rispondere al Collaboratore della Procura in ordine all’addebito formulatogli, non smentisce in alcun modo di aver ricevuto dal Presidente la somma di € 600,00 per l’acquisto del computer, limitandosi ad rivendicarne la proprietà. In sede di memoria ha inviato copia di una fattura a lui intestata per l’acquisto di un p.c., del quale non indica i dati identificativi, effettuato in data 21.07.2010 per il quale non esiste alcun riferimento con il computer in possesso ed utilizzato dalla Società Benascola. Senonchè in sede di udienza ha dichiarato che il Presidente gli avrebbe promesso la restituzione della somma circostanza che, unita all’accertato e continuato uso del computer da parte della Società. indica piuttosto che il Fanelli abbia trattenuto indebitamente l’oggetto, dato che esso, per esplicita ammissione dell’interessato nonché dell’Avvocato Monica Remorini, è stato sempre in possesso della Società nella sede e a suo uso continuato. Accertata la fondatezza dell’atto di contestazione, al Collegio non rimane che determinare le sanzioni da irrogare alla luce dei singoli addebiti. Quanto contestato ai Dirigenti, Bifari Marina, Rossi Luca, Ceccarelli Marina, è da sanzionare dovendosi comunque tenere in debito conto, a parere del giudicante, il limitato tempo cui essi hanno operato, il diverso grado di responsabilità rivestito all’interno della Società e, nel caso del Rossi, il non del tutto corretto comportamento processuale. Grave è, infine, la posizione del Remorini il quale, rivestendo la carica di Presidente della Società, ha dimostrato di non conoscere i limiti normativi in cui deve operare, venendogli imputato di aver posto in essere, senza alcun titolo, provvedimenti limitativi dell’attività di alcuni Dirigenti ancora in carica, perché in regime di prorogatio stante l’assenza di una delibera assembleare di ratifica delle dimissioni. Tutti i provvedimenti assunti risultano essere contrari allo statuto sociale ed alle norme federali. A ciò deve aggiungersi l’aver sollecitato e consentito che operassero, all’interno della Società, anche se per un periodo limitato, dirigenti tesserati per altro sodalizio, non potendosi non evidenziare il comportamento tenuto con la “comunicazione” effettuata. Per quanto riguarda la denuncia di “scomparsa” del computer si deve ancora sottolinearne il comportamento ambiguo nelle differenti dichiarazioni rese alla Delegazione ed ai C.C. In ogni caso, pur avendo dichiarato di aver corrisposto al Fanelli la somma di € 600,00 per l’acquisto del p.c., non ha precisato né quando ciò si sia verificato, né per conto di chi l’acquisto avvenisse. P. Q. M. La C.D.T. Toscana infligge ai seguenti Dirigenti la sanzione dell’inibizione: - a Bifari Marina, inibizione per giorni 15 (quindici); - a Rossi Luca, inibizione mer giorni 30 (trenta); - a Ceccarelli Marina, inibizione per mesi 3 (tre); - a Dell’Amico Simona, inibizione per mesi 4 (quattro); - a Fanelli Giovanni, inibizione, se tesserato, per mesi 6 (sei); - a Remorini Adriano, inibizione per mesi 5 (cinque) Infligge altresì alle Società: - U.S.D. Don Bosco Fossone, già U.S.D. Oratorio Don Bosco, l’ammenda di € 300,00 (trecento); - A.S.D. Bonascola Calcio, ammenda per € 500,00 (cinquecento). "Trasmette gli atti alla Procura Federale al fine di accertare se, nell’ulteriore comportamento del Remorini quale emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale, si ravvisino profili di violazione di norme federali.
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