COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 07/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 22/ P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati: -Ciaponi Carlo, Presidente dell’U.S.D. Pietrasanta Marina 1911, -Giovannini Fabrizio, Dirigente della predetta Società, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S., in relazione al disposto dell’art. 35 del Regolamento della L.N.D. nonché della Società: -U.S.D. Pietrasanta Marina 1911, per la responsabilità prevista dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in conseguenza del comportamento tenuto dai tesserati sopraindicati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 07/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 22/ P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati: -Ciaponi Carlo, Presidente dell’U.S.D. Pietrasanta Marina 1911, -Giovannini Fabrizio, Dirigente della predetta Società, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S., in relazione al disposto dell’art. 35 del Regolamento della L.N.D. nonché della Società: -U.S.D. Pietrasanta Marina 1911, per la responsabilità prevista dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in conseguenza del comportamento tenuto dai tesserati sopraindicati. Il Presidente della Delegazione Provinciale di Lucca, rilevato che la stampa locale ha pubblicato notizie di un incontro di calcio disputato in data 26 agosto tra la squadra del Pietrasanta Marina 1911 e quella della Società Al-Nasr (Dubai), affiliata alla U.A.E. Football., per il quale non era stata concessa la prescritta autorizzazione, ne dava comunicazione al C.R.T., il quale, a sua volta, trasmetteva gli atti alla Procura Federale. L’Ufficio, acquisita la necessaria documentazione nonché le dichiarazioni del Presidente e della Segretaria dell’U.S.D. Pietrasanta Marina ha disposto il deferimento la cui discussione, previa rituale convocazione delle parti, è stata fissata per la data odierna. Nessuno dei deferiti è presente. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini. Il Sig. Ciaponi ha fatto pervenire istanza di rinvio confermando, in caso di rigetto dell’istanza, le dichiarazioni rese in istruttoria. Il rappresentante della Procura nulla oppone alla richiesta. La Commissione, preso atto dell’istruttoria compiuta, considerata la assoluta chiarezza degli avvenimenti, integralmente confermati in quella sede dai tesserati Ciaponi e Giovannini, respinge l’istanza. Aperto il dibattimento, l’Avvocato Stefanini rileva la gravità della violazione dato che essa è rivolta a eludere o limitare il diritto della Federazione la quale deve essere avvertita, nel caso di disputa di gare al di fuori degli incontri ufficiali, al fine di poter effettuare quell’attività di controllo necessaria alla tutela di tutti i tesserati. Da ciò deriva la responsabilità personale di coloro che, nell’ambito federale, pongono in essere la gara e, in via diretta e/o oggettiva, delle Società che essi rappresentano. Chiede quindi nello specifico la conferma del deferimento risultando, dalla documentazione acquisita, che l’incontro organizzato dall’U.S.D. Pietrasanta Marina si è svolto nonostante il diniego espresso dalla Segreteria Federale della F.I.G.C. con comunicazione, via fax, del 24 agosto 2012. Per quanto riguarda la responsabilità dei singoli ricorda che il Presidente Ciaponi, dopo aver dichiarato di non aver potuto ricevere il fax della Federazione recante il diniego all’autorizzazione, perché la segreteria della Società era chiusa in quei giorni, ha affermato che l’incontro si è disputato sotto la propria responsabilità, ponendone in rilievo la gratuità, al fine di non deludere le aspettative degli sportivi. Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni: -al Presidente Ciaponi Carlo, l’inibizione per mesi 3 (tre); -al Dirigente Giovannini Fabrizio, l’inibizione per mesi 4 (quattro); -alla Società U.S.D. Pietrasanta Marina 1911, in conseguenza della responsabilità ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. l’ammenda di € 600,00 (seicento). In sede di decisione la Commissione rileva che la responsabilità del Presidente Ciaponi emerge dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede istruttoria allorché ha affermato di aver fatto disputare la gara pur in assenza di autorizzazione federale per la “soddisfazione degli sportivi”. Tale affermazione si pone in contrasto con la documentazione ufficiale costituita dalla nota della segreteria Federale la quale nega il consenso alla disputa della gara. Irrilevante appare a questo proposito la giustificazione del Presidente sul non aver ricevuto il fax con il diniego perché la segreteria della Società era in quei giorni chiusa. Il semplice fatto di non aver ricevuto alcuna autorizzazione avrebbe dovuto indurlo a non far disputare la competizione. L’affermazione del Presidente Ciaponi in sede istruttoria, di aver consentito l’accesso gratuito al pubblico non costituisce, peraltro, attenuante alla violazione della norma. Altrettanto fondato è il deferimento posto in essere a carico del Dirigente Fabrizio Giovannini, D.S. della Società, il quale ha curato l’organizzazione della gara provvedendo alle modifiche che si sono rese via via necessarie, come specificatamente indicato dalla Segretaria della Società. A tali comportamenti segue la responsabilità della Società ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. Conseguenzialmente la C.D. ritiene fondato il deferimento, condividendo altresì la proposta della Procura Federale in ordine all’entità delle sanzioni da irrogare. P.Q.M. infligge: -al Presidente Ciaponi Carlo, tenuto conto dell’aver egli organizzato e disposto l’incontro sportivo, l’inibizione per mesi 3 (tre); -al D.S. Giovannini Fabrizio, l’inibizione per mesi 4 (quattro ), per non essersi accertato della regolarità dell’organizzazione della gara; -alla Società U.S.D. Pietrasanta Marina 1911, in conseguenza della responsabilità contestata, sia diretta che oggettiva, l’ammenda di € 600,00 (seicento).
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