COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 07/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 115 stagione sportiva 2012/2013 Gara Poliziana – Chimera Arezzo (0-0) del 3/2/2013. Campionato di Promozione. In C.U. n.42 del 7/2/2013 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 07/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 115 stagione sportiva 2012/2013 Gara Poliziana – Chimera Arezzo (0-0) del 3/2/2013. Campionato di Promozione. In C.U. n.42 del 7/2/2013 C.R.T. Reclama la società Poliziana avverso la squalifica per 5 gare inflitta al calciatore Martino Nocholas in quanto “Espulso per avere colpito con un calcio, a gioco fermo, un calciatore avversario. Alla notifica offendeva il D.G.”. La reclamante nega la ricostruzione dei fatti così come riportata dal D.G. sostenendo di essere in possesso di prova televisiva che, tuttavia, è ben conscia di non potere utilizzare. Sostiene che il proprio calciatore è stato vittima di un fallo e che lo stesso era nell’impossibilità fisica di scalciare l’avversario trovandosi a terra praticamente immobilizzato. Nega le offese all’arbitro sostenendo che il proprio tesserato si è rivolto al calciatore avversario. Chiede di essere presente in udienza e la riduzione della sanzione. Il D.G. con ampio e circostanziato supplemento di rapporto di gara riporta con estrema chiarezza i fatti. All’udienza dell’1/3/2013 il delegato della società, udito il supplemento di rapporto, conferma il reclamo, dispiacendosi di non potere documentare i fatti attraverso la rappresentazione filmata. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. C.U. N. 50 del 7/03/2013 – pag. 2101 La versione fornita dall’arbitro circa i fatti contestati appare chiara e ben articolata tanto da non denotare lacune in ordine a quanto riportato. Come è noto e come di conoscenza della società, nel caso di specie, non è possibile produrre documentazione filmata a supporto di quanto evidenziato nella tesi difensiva. Pertanto la versione arbitrale, che costituisce prova privilegiata nel procedimento sportivo, rappresenta l’unico mezzo al fine del decidere. Come già evidenziato, comunque, il testo fornito dal D.G. appare assolutamente chiaro e circostanziato. In punto di quantificazione della sanzione, la stessa appare ben calibrata ed assolutamente conforme ai fatti contestati. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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