COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 07/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 127 stagione sportiva 2012/2013 Gara Firenzuola – Molinense (1-1) del 17/02/2013. Campionato di II categoria. In C.U. n.45 del 21/02/2013 C.R.T.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 50 del 07/03/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
127 stagione sportiva 2012/2013 Gara Firenzuola – Molinense (1-1) del 17/02/2013.
Campionato di II categoria. In C.U. n.45 del 21/02/2013 C.R.T.
Reclama la società Firenzuola avverso la squalifica per 3 gare inflitta al calciatore Billi Andrea “Per
condotta violenta nei confronti di in calciatore avversario”.
La reclamante nega che il proprio tesserato, vittima di un’azione violenta posta in essere da un
avversario nei suoi confronti, abbia colpito lo stesso.
Sostiene che il D.G. a fine gara, davanti al calciatore ed ai dirigenti della società, avrebbe
confermato la tesi difensiva.
Chiede una riduzione della sanzione, ritiene ingiusto che ai due calciatori, avversari fra loro, sia stata
inflitta la stessa sanzione in virtù del fatto che l’altro era capitano mentre il Billi un semplice
calciatore. Chiede un confronto.
Il D.G. nel supplemento di rapporto, conferma la propria versione iniziale sia pure aggiungendo
qualche particolare ulteriore fra cui l’episodio dell’incontro con il calciatore a fine gara il quale
chiedeva spiegazioni in ordine all’espulsione. Il D.G. riferisce sul punto di avere assecondato la
richiesta, confermando la condotta violenta del Billi.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.
In via preliminare il Collegio rileva che l’istanza istruttoria relativa ad un confronto deve essere
respinta in quanto non previsto dall’Ordinamento e comunque la stessa appare viziata da
indeterminatezza in ordine ai soggetti da interpellare.
Nel merito, la C.D., al di la del fatto che la versione arbitrale costituisce prova privilegiata in relazione
alle situazioni di gara, evidenzia che la tesi difensiva non può essere comunque accolta in quanto
contraddittoria.
Infatti, se il calciatore Billi non ha commesso alcuna scorrettezza, così come sostenuto, non ha alcun
senso chiedere una riduzione della sanzione quanto semmai la cassazione completa della stessa.
In altri termini: nessuna scorrettezza, nessuna sanzione.
C.U. N. 50 del 7/03/2013 – pag. 2103
In ordine infine alla contestazione circa l’uguaglianza delle sanzioni dei due calciatori di cui uno
capitano, la C.D. rileva che la predetta qualifica non opera nel caso di specie in quanto trattasi di
azioni violente fra calciatori e non nei confronti del D.G.
In punto di quantificazione della sanzione la C.D. condivide pienamente l’operato del G.S.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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