COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 07/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI Reclamo proposto dall’U.S. Castiglionese avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato l’allenatore Pianaccioli Giuseppe fino al 07.04.2013. C.U. N° 42 del 7.2.2013
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 50 del 07/03/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI
Reclamo proposto dall’U.S. Castiglionese avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato
l’allenatore Pianaccioli Giuseppe fino al 07.04.2013. C.U. N° 42 del 7.2.2013
L’allenatore Pianaccioli Giuseppe veniva squalificato fino al 7 aprile 2013 poichè entrato
indebitamente sul terreno di gioco, offendeva il D.G.; si rifutava di uscire impedendo
temporaneamente la ripresa del gioco.
Con il reclamo proposto, la società e l’incolpato confermano l’ingresso in campo dell’allenatore
senza l’autorizzazione del D.G., ma asseriscono che ciò sia stato dovuto alle condizioni del
giocatore che era finito a terra sanguinante.
Confermano altresì le proteste, ma negano le offese all’arbitro, che magari potrebbero essere state
proferite da altri soggetti entrati in campo.
Concludono con la richiesta di riduzione della sanzione e di audizione personale.
All’odierna udienza presenzia il sig. Pianaccioli, in proprio e come delegato della società.
Il tesserato, al quale viene data lettura del supplemento di rapporto reso ai fini istruttori dal D.G.,
contesta questo secondo referto rilevandone tre contraddizioni e escludendo di aver rivolto all’arbitro
qualsiasi tipo di offesa.
Conclusa al fase istruttoria, la Commissione è in grado di decidere.
La dinamica dell’accaduto appare essere chiara, e non si ravvedono particolari contraddizioni negli
atti di gara, una volta che sono stati letti con debita attenzione.
Che vi sia stata offesa, è ben riportato nel primo rapporto, e poi confermato nel supplemento.
Pacifico è altresì il fatto che l’allenatore sia entrato indebitamente in campo; il Direttore di Gara,
però, nel supplemento, precisa che vista la situazione del giocatore a terra ha consentito al
Pianaccioli di rimanere ancorchè entrato senza autorizzazione.
Dopodichè lo stesso D.G. evidenzia che è nata una discussione, per cui il Pianaccioli è stato invitato
a tornare verso la propria panchina, e di averlo espulso dopo le insistenze e le offese proferite;
dopodichè ha dovuto invitare più volte l’allenatore ad allontanarsi, in quanto si rifiutava.
La dinamica degli eventi, quindi, appare sufficientemente chiara.
In relazione all’entità della sanzione, la precisazione resa dal D.G. nel supplemento di rapporto
consente un margine di riduzione. Infatti l’aver tollerato l’ingresso in campo non autorizzato a seguito
delle condizioni del giocatore, ha di fatto sanato l’irregolarità nello stesso momento in cui questa
veniva posta in essere.
In questo senso, quindi, si ravvisa margine per una riduzione della sanzione inflitta.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del sig.
Pianaccioli Giuseppe al 24 marzo 2013.
Dispone la restituzione della tassa.
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