COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 94 del 15.02.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEI CONFRONTI DI 1) Sig. IVANO MASSETTI; 2) A.C. CITTA’ DI CASTELLO SRL; affinché rispondano: “- il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 10 commi 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità così come descritto nella parte motiva, avendo richiesto o comunque preteso somme di denaro nei confronti di un calciatore tesserato con la soc. AC CITTA’ DI CASTELLO S.R.L., da lui rappresentata, per concedere lo svincolo giungendo finanche a compilare e produrre alla Procura Federale una scrittura palesemente falsa; – la soc. AC CITTA’ DI CASTELLO S.R.L., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni addebitate al proprio Presidente in carica all’epoca dei fatti contestati”.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul - Comunicato Ufficiale N° 94 del 15.02.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEI CONFRONTI DI 1) Sig. IVANO MASSETTI; 2) A.C. CITTA’ DI CASTELLO SRL; affinché rispondano: “- il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 10 commi 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità così come descritto nella parte motiva, avendo richiesto o comunque preteso somme di denaro nei confronti di un calciatore tesserato con la soc. AC CITTA’ DI CASTELLO S.R.L., da lui rappresentata, per concedere lo svincolo giungendo finanche a compilare e produrre alla Procura Federale una scrittura palesemente falsa; - la soc. AC CITTA’ DI CASTELLO S.R.L., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni addebitate al proprio Presidente in carica all’epoca dei fatti contestati”. FATTO Con provvedimento in data 17/05/2012, ritualmente comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale Avv. Giorgio Ricciardi ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Ivano Massetti e la A.C. Città di Castello SRL SSD per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati. All’udienza di trattazione del 26/07/2012 era presente l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in rappresentanza della Procura Federale della FIGC. In considerazione dell’impossibilità a comparire del Sig. Ivano Massetti per gravi motivi di salute, l’udienza veniva rinviata a data da destinarsi. Alla nuova udienza di trattazione, fissata per il 31/01/2013, era presente l’Avv. Francesco Bevivino; nessuno è comparso per i deferiti, seppur ritualmente convocati. Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale ed esaminati gli atti, la Commissione osserva quanto segue. Dagli atti emerge che il Sig. Ivano Massetti, Presidente dell’A.C. CITTA’ DI CASTELLO SRL, abbia preteso dal calciatore Dario Degli Esposti, in forza alla Società da lui rappresentata, il pagamento della somma di Euro 3.000,00 per concedere lo svincolo. L’addebito mosso al Sig. Massetti è sufficientemente ed idoneamente provato. Si richiamano in primo luogo, sotto il profilo probatorio, le dettagliate dichiarazioni rese dal medesimo Sig. Dario Degli Esposti nel corso degli interrogatori del 09/02/2012 e 13/03/2012: “…prendevo contatti telefonici con il Presidente del Città di Castello per chiedere spiegazioni in merito e richiedergli lo svincolo del mio tesseramento sentendomi rispondere che se avessi voluto lo svincolo avrei dovuto corrispondere alla sua società la somma di 4.000,00 € ricevuti a suo dire nel tempo a titolo di rimborso spese. Alle mie rimostranze relative al fatto di non aver ricevuto mai alcun compenso dalla società il Massetti affermava invece di avermeli corrisposti. Nel tempo si susseguirono numerose telefonate con il Massetti senza però riuscire a venire a capo di nulla perché egli si ostinava a richiedere il pagamento della somma (successivamente diminuita a 3.000,00 €) da parte mia o da parte della società che voleva tesserarmi”. Vi è inoltre in atti un CD contenente la registrazione audio del colloquio intercorso fra il Sig. Ivano Massetti e il Sig. Dario Degli Esposti in data 12/12/2011, la cui trascrizione integrale è stata sottoscritta dal medesimo Degli Esposti: nel corso di detta conversazione il Sig. Ivano Massetti ribadiva la richiesta di denaro, precisando – fra l’altro - che da Euro 4.000,00 la richiesta era stata già ridotta ad Euro 3.000,00 e non era suscettibile di ulteriore ribasso. Va infine evidenziato, ad ulteriore aggravio della condotta del deferito, che nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale il Sig. Massetti ha prodotto una scrittura privata asseritamente stipulata tra la società A.C. CITTA’ DI CASTELLO SRL e il Sig. Dario Degli Esposti, attestante la corresponsione al calciatore di complessivi Euro 2.500,00. Tale scrittura è risultata completamente falsa, avendone il Sig. Degli Esposti disconosciuto la firma ed avendo il Collaboratore della Procura Federale provveduto ad eseguire il saggio grafico, all’esito del quale emerge chiaramente che la firma riscontrata sulla scrittura prodotta dal Sig. Massetti è completamente diversa da quella rilasciata in originale dal Sig. Degli Esposti. Tali condotte poste in essere dal Sig. Ivano Massetti violano palesemente i principi di lealtà, probità e correttezza tutelati dalle norme di cui in epigrafe e meritano pertanto di essere censurate. Ciò posto, la Commissione ritiene fondati i motivi di addebito mossi al Sig. Ivano Massetti e, per responsabilità diretta, alla A.C. CITTA’ DI CASTELLO SRL, avendo essi indubitabilmente posto in essere le violazioni delle norme evidenziate nel deferimento. Sotto il profilo dell’entità delle sanzioni, la Commissione ritiene congrue le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale, vale a dire due anni di inibizione per il Sig. Ivano Massetti ed Euro 2.000,00 di ammenda per la Società. P.Q.M. La Commissione Disciplinare: •applica al Sig. IVANO MASSETTI la sanzione dell’inibizione di anni due, da scontare all’esito di eventuali ulteriori periodi di inibizione da scontare da parte del deferito; •applica alla A.C. CITTA’ DI CASTELLO SRL la sanzione dell’ammenda di Euro 2.000,00.
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