COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 97 del 22.02.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. DE SANTIS LUCA TESSERATO PER LA SOCIETA’ VIRTUS CASTEL GIORGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE MACCHIE – VIRTUS CASTEL GIORGIO DISPUTATA A MACCHIE IL 03.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DE SANTIS LUCA PER SEI GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
- Comunicato Ufficiale N° 97 del 22.02.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. DE SANTIS LUCA TESSERATO PER LA
SOCIETA’ VIRTUS CASTEL GIORGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE MACCHIE –
VIRTUS CASTEL GIORGIO DISPUTATA A MACCHIE IL 03.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL
06.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL
CALCIATORE DE SANTIS LUCA PER SEI GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.02.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio dal tesserato De Santis Luca chiedendo la riduzione
della sanzione. Era presente l’arbitro della gara ed il reclamante in proprio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’audizione del direttore di gara ha consentito a questa Commissione di ricostruire con precisione
la condotta posta in essere dal calciatore De Santis Luca, allorchè, espulso per doppia
ammonizione, nel momento in cui il direttore di gara gli mostrava il cartellino rosso, il calciatore si
avvicinava e tentava di dissuaderlo afferrandolo lievemente per il braccio.
Il direttore di gara ha precisato altresì, che tutto ciò avveniva non in modo violento e non gli
recava alcun fastidio, né, il calciatore, gli proferiva alcuna parola allontanandosi immediatamente
dal terreno di gioco.
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. può essere
ridotta a tre giornate di gara.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore De Santis Luca a tre giornate di
gara.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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