COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 97 del 22.02.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.P.D. PACIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PACIANO – PIEVESE DISPUTATA A PACIANO IL 03.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TRUCCOLO DAVIDE PER SEI GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
- Comunicato Ufficiale N° 97 del 22.02.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.P.D. PACIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
PACIANO - PIEVESE DISPUTATA A PACIANO IL 03.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL
06.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL
CALCIATORE TRUCCOLO DAVIDE PER SEI GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.02.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società S.P.D. Paciano chiedendo la riduzione della sanzione.
Era presente l’arbitro della gara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti e dall’audizione del direttore di gara i fatti come descritti nel referto risultano
pacifici. In particolare il direttore di gara ha precisato in maniera puntuale che il calciatore
Truccolo Davide subito dopo il termine della gara si è reso protagonista di un tentativo di violenza
nei confronti di un avversario concretizzatosi con vari pugni al volto. Sempre il direttore di gara ha
precisato che il calciatore Truccolo nel momento in cui colpiva l’avversario si trovava ad una
distanza di circa tre metri dallo stesso direttore di gara.
Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere respinto con integrale conferma della sanzione
inflitta dal G.S.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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