COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 97 del 22.02.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AMMETO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMMETO – S. ANGELO DI CELLE DISPUTATA A CASTIGLIONE DELLA VALLE IL 02.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PATACCA PAOLO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
- Comunicato Ufficiale N° 97 del 22.02.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AMMETO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
AMMETO – S. ANGELO DI CELLE DISPUTATA A CASTIGLIONE DELLA VALLE IL 02.02.2013,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 89 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL 06.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA
SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PATACCA PAOLO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.02.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Ammeto chiedendo la riduzione della
sanzione. Era presente l’arbitro della gara seppur regolarmente convocato. Era presente la società
reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’atteggiamento assunto dal calciatore Patacca Paolo nei confronti dell’arbitro a fine gara, dopo
l’espulsione subita durante l’incontro, è stato irriguardoso ma privo di minacce.
Ciò premesso la sanzione inflitta dal G.S. può essere contenuta a tre giornate effettive di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Patacca Paolo a
tre giornate di gara.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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