COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 100 del 01.03.2013 – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – GARA del 27/ 2/2013 S.ERMINIO MONTEBAGNOLO – ASSISIUM PREMESSO:

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul - Comunicato Ufficiale N° 100 del 01.03.2013 - DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - GARA del 27/ 2/2013 S.ERMINIO MONTEBAGNOLO - ASSISIUM PREMESSO: CHE al termine della gara numerosi calciatori e dirigenti della Soc. S.Erminio Montebagnolo aggredivano l'arbitro; CHE, in particolare, il Sig. Battistelli Massimo (Dirigente accompagnatore)ed il Sig. Faina Stefano (assistente di parte) si scagliavano fisicamente contro il direttore di gara spintonandolo più volte con il corpo e le mani; - cu 100 / 2346 - CHE numerosi calciatori, altresì, tenevano comportamento intimidatorio minaccioso nei confronti dell'arbitro; CHE durante il tragitto che lo conduceva agli spogliatoi, il direttore di gara veniva colpito con calci alle gambe e qualche spinta e veniva fatto oggetto di insulti; CHE, in particolare, il calciatore n° 9 del S.Erminio M.B., Sig. Fiorucci Andrea, colpiva il direttore di gara ad un polpaccio, con un calcio, procurandogli forte dolore ed una escoriazione; CHE il calciatore n° 5 del S.Erminio M.B., Sig. Bistoni Andrea lo colpiva con un calcio di lieve entità alla caviglia sinistra; CHE, raggiunto a fatica lo spogliatotio, il direttore di gara veniva avvicinato da un soggetto riconducibile alla Soc. S.Erminio M.B., non compiutamente identificato (verosimilmente presente in funzione di custode), il quale prima di aprire la porta dello spogliatoio dell'arbitro, chiedeva spiegazioni su alcune decisioni arbitrali; CHE in tale contesto, il direttore di gara veniva colpito al costato ed alla mano sinistra da una bottiglia da 2 litri (contenente acqua) scagliatagli contro dal citato calciatore Fiorucci Andrea, che gli provocava una vistosa tumefazione; CHE, fra l'altro, l'arbitro veniva colpito anche allo zigomo, dal tappo della bottiglia; CHE, pertanto, il soggetto sopra descritto si decideva, finalmente, ad aprire la porta dello spogliatoiO dell'arbitro; CHE , una volta entrati, il predetto chiedeva nuovamente all'arbitro spiegazioni circa alcune decisioni arbitrali finchè, aderendo alla richiesta dell'arbitro, usciva dallo spogliatoio; CHE numerosi tesserati, nel frattempo radunatisi davanti lo spogliatoio dell'arbitro,fra i quali si distingueva il citato Fiorucci Andrea, continuava ad urlare minacciosamente all'indirizzo dell'arbitro, battendo violentemente le mani sulla porta dello spogliatoio; CHE il direttore di gara riusciva a lasciare l'impianto sportivo, senza ulteriori problemi, solo in virtù dell'intervento dei Carabinieri (nel frattempo allertati dall'arbitro stesso). CONSIDERATO che i fatti sono di rilevante gravità; che, fra l'altro, il direttore di gara è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale di Spoleto i quali (come si evince dal certificato medico in atti) gli hanno riscontrato "trauma contusivo al ginocchio sinistro ed alla gamba sinistra", "trauma contusivo alla mano destra", "tumefazione dolente ed escoriazioni multiple alla regione laterale del ginocchio e del terzo prossimale della gamba sinistra. Dolore alla palpazione e lieve tumefazione del primo metacarpo destro. Eritema zigomo sinistro"; che non può essere in alcun modo tollerata una tale sconsiderata aggressione nei confronti del direttore di gara, solo perché "reo" di aver adottato decisioni arbitrali non condivise dalla Società soccombente sul campo; D E L I B E R A 1) la squalifica del campo per 1 giornata a carico della Società S.Erminio Montebagnolo 2) l'Ammenda di ¤ 1.400,00 (Millequattrocento/00) a carico della Soc. S.Erminio Montebagnolo 3) la squalifica fino al 31.12.2013 a carico dei Sigg.ri Battistelli Massimo e Faina Stefano, dirigenti della Società S.Erminio Montebagnolo 4) la squalifica fino al 31.03.2016 a carico del Sig. Fiorucci Andrea, calciatore n° 9 della Società S.Erminio Montebagnolo 5) la squalifica per n° 8 giornate a carico del Sig. Bistoni Andrea calciatore della Soc. S.Erminio Montebagnolo.
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