COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 01.03.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASS. SANTA SABINA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO – SANTA SABINA DISPUTATA A TUORO IL 20.01.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.81 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23.01.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •ALL’INIBIZIONE AL DIRIGENTE BUCAIONI FIORINO FINO AL 30.04.2013; •ALL’INIBIZIONE AL DIRIGENTE BUCAIONI GABRIELE FINO AL 30.06.2013;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 100 del 01.03.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASS. SANTA SABINA, IN RIFERIMENTO
ALLA GARA TUORO – SANTA SABINA DISPUTATA A TUORO IL 20.01.2013, AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.81 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL 23.01.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE:
•ALL’INIBIZIONE AL DIRIGENTE BUCAIONI FIORINO FINO AL 30.04.2013;
•ALL’INIBIZIONE AL DIRIGENTE BUCAIONI GABRIELE FINO AL 30.06.2013;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.02.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo della società Ass. Santa Sabina, chiedendo la riduzione
delle sanzioni. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’audizione delle parti dinanzi a questa Commissione ha permesso di ricostruire il
comportamento dei dirigenti Bucaioni Fiorino e Gabriele.
Quanto al comportamento di Bucaioni Fiorino è emerso che lo stesso non è stato
caratterizzato da particolare intento minaccioso e soprattutto, aggressivo nei confronti
dell’arbitro bensì da un deciso atteggiamento protestatario e pertanto la sanzione può
essere contenuta fino al 16.04.2013.
Quanto al comportamento infine adottato da Bucaioni Gabriele l’audizione ha permesso
di verificare la sussistenza delle circostanze come riferite così chè, per il medesimo, la
sanzione inflitta dal G.S. appare equa e commisurata.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al dirigente Bucaioni
Fiorino fino al 16.04.2013. Conferma nel resto l’impugnata decisone del G.S.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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