COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 01.03.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PORCHIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PORCHIANO – LUGNANO IN TEVERINA DISPUTATA A PORCHIANO IL 02.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 89 DEL COMITARO REGIONALE UMBRIA DEL 06.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PERA FILIPPO FINO AL 28/02/2014.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 01.03.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PORCHIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PORCHIANO – LUGNANO IN TEVERINA DISPUTATA A PORCHIANO IL 02.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 89 DEL COMITARO REGIONALE UMBRIA DEL 06.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PERA FILIPPO FINO AL 28/02/2014. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.02.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Porchiano, chiedendo la riduzione della sanzione. Era presente l’arbitro della gara nonchè la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato il proprio rapporto ribadendo come il calciatore Pera Filippo, a seguito della notifica della seconda ammonizione, si avvicinava all’arbitro stesso offendendolo, lanciando i guanti al suo indirizzo nonché uno sputo, pur senza attingerlo. L’arbitro ha peraltro precisato di non aver subito lesioni allorchè il calciatore lo urtava con il petto e di non aver percepito, tranne che nella fase iniziale, una effettiva volontà di aggressione fisica nei suoi confronti da parte del calciatore. Ferma restando la gravità dell’episodio, considerata l’assenza di pregiudizio all’integrità del direttore di gara, la Commissione ritiene equa contenere la sanzione nella squalifica fino al 31.10.2013. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Pera Filippo, fino al 31.10.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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