COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 01.03.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PORCHIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PORCHIANO – LUGNANO IN TEVERINA DISPUTATA A PORCHIANO IL 02.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 89 DEL COMITARO REGIONALE UMBRIA DEL 06.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PERA FILIPPO FINO AL 28/02/2014.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 100 del 01.03.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PORCHIANO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA PORCHIANO – LUGNANO IN TEVERINA DISPUTATA A PORCHIANO IL
02.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U.
N. 89 DEL COMITARO REGIONALE UMBRIA DEL 06.02.2013, PUBBLICATA IN PARI
DATA, IN RELAZIONE:
•ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PERA FILIPPO FINO AL
28/02/2014.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.02.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Porchiano, chiedendo la riduzione della
sanzione. Era presente l’arbitro della gara nonchè la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha confermato il proprio rapporto ribadendo come il calciatore Pera
Filippo, a seguito della notifica della seconda ammonizione, si avvicinava all’arbitro
stesso offendendolo, lanciando i guanti al suo indirizzo nonché uno sputo, pur senza
attingerlo. L’arbitro ha peraltro precisato di non aver subito lesioni allorchè il calciatore
lo urtava con il petto e di non aver percepito, tranne che nella fase iniziale, una effettiva
volontà di aggressione fisica nei suoi confronti da parte del calciatore.
Ferma restando la gravità dell’episodio, considerata l’assenza di pregiudizio all’integrità
del direttore di gara, la Commissione ritiene equa contenere la sanzione nella squalifica
fino al 31.10.2013.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Pera
Filippo, fino al 31.10.2013.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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