COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 08 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 80. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRIBUS UNITIS S.R.L. – GARA VIRIBUS UNITIS / PROGREDITUR MARCIANISE DEL 16.12.2012 – ECCELLENZA
80. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRIBUS UNITIS S.R.L. – GARA VIRIBUS UNITIS / PROGREDITUR
MARCIANISE DEL 16.12.2012 – ECCELLENZA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del
C.R. Campania, n. 67 del 10 gennaio 2013, pag. 1261, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione
della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in
classifica e l’ammenda di euro 250,00 relativa alla prima rinuncia. Con ricorso proposto nei termini temporali
prescritti, la società Viribus Unitis ha impugnato la citata decisione. Questa C.D.T. osserva che il reclamo è
parzialmente fondato. Invero, sotto il profilo giuridico-sportivo, assume rilevanza sostanziale la circostanza
che la società Viribus Unitis fosse comunque presente sul campo, con la squadra, i dirigenti e lo staff
tecnico, da congruo tempo prima dell’orario stabilito per l’inizio della gara. In situazioni analoghe, per
costante giurisprudenza, anche della Commissione d’Appello Federale, allorquando essa configurava il terzo
ed ultimo grado di giudizio in ambito calcistico, è stata costantemente attribuita valenza essenziale alla
volontà di prendere parte alla gara, documentata, nell’occasione specifica, dalla presenza sul terreno di
gioco della comitiva tecnica della società. Di conseguenza, devono essere annullate, in quanto non conformi
alla realtà sostanziale della vicenda, le due sanzioni accessorie del punto di penalizzazione (che, com’è ben
noto, si applica per punire la rinuncia alla partecipazione ad una gara) e dell’ammenda, anch’essa
espressamente e specificamente sanzionata in ragione della rinuncia (e/o della volontà di rinunciare) ad una
gara. Tanto premesso, deve puntualizzarsi che ben diversa è l’analisi relativa alla punizione sportiva della
perdita della gara. Essa, invero, a prescindere dalla volontà (che si desume “per facta concludentia”, ovvero
sul riscontro fattuale) di una società di partecipare ad una gara, configura una sanzione conseguenziale alla
valutazione sulle responsabilità (organizzative, sportive, tecniche), che ineriscono ad una gara, nonché si
riflettono sugli interessi sportivi delle società terze (in questo caso, le altre quattordici del girone e la diretta
antagonista della circostanza, ovvero la società Progreditur Marcianise). Non v’è dubbio, sul punto, che, al di
là della documentazione allegata dalla reclamante al suo atto d’impugnazione ed al di là delle anche
pregevoli argomentazioni a sostegno della sua tesi difensiva, resta, insuperabile, un aspetto: che il tutto è
stato prodotto ex post, ovvero dopo il mancato svolgimento della gara, nel senso specifico che non è stata
espletata, dalla società Viribus Unitis, idonea ed adeguata attività preventiva, finalizzata a garantire l’effettiva
disponibilità dello stadio “F. Nappi”, sul quale la gara stessa avrebbe dovuto svolgersi. Nel merito, deve
osservarsi che, anzi, la società Viribus Unitis, pur resa consapevole, dagli Uffici del C.R. Campania, della
problematica, che era stata segnalata dai Carabinieri di Somma Vesuviana, aveva, ciò nonostante,
confermato che non sussistessero elementi ostativi alla disputa della gara medesima al nominato stadio “F.
Nappi”. Non può non rilevarsi, in argomento, una palese contraddizione, imperniata proprio sul fatto che la
società Viribus Unitis abbia esposto una serie di argomentazioni giuridico-sportive, dimostrative, ma solo ex
post, che una problematica ostativa, in realtà, esistesse già prima della disputa della gara. S’intende
evidenziare che non si è al cospetto di una problematica insorta all’improvviso, senza alcuna possibilità di
prevederla, rispetto alla quale si sarebbe configurata, del tutto ovviamente, una circostanza esimente, in
ordine alle responsabilità organizzative della società Viribus Unitis. Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene
congrua la decisione del G.S.T. di infliggere gara persa a carico della società Viribus Unitis, in ragione
dell’indisponibilità dell’impianto sportivo. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo, annullando il punto di penalizzazione e l’ammenda di euro
250,00 per rinuncia; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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