COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 08 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 81. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS SAN NICOLA – GARA VIS SAN NICOLA – PROGREDITUR MARCIANISE DEL 2.02.2013 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 08 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 81. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS SAN NICOLA – GARA VIS SAN NICOLA – PROGREDITUR MARCIANISE DEL 2.02.2013 – ECCELLENZA La C.D.T., preso atto della sua decisione pubblicata, a stralcio, sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 21.02.2013, alla pag. 1781; sentito, telefonicamente, l’assistente ufficiale n. 1, dichiaratosi impossibilitato ad essere presente all’audizione disposta da questa C.D.T.; visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 78 del 7 febbraio 2013, pag. 1605, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della “squalifica fino al 2.02.2015” al massaggiatore della reclamante sig. Desiato Giovanni perché “a fine gara ingiuriava e minacciava l’assistente dell’arbitro; inoltre tentava di aggredire l’altro assistente minacciandolo ed attingendolo con sputi; sanzione aggravata in quanto già inibito (decorrenza dal 12.2.2013, data di scadenza della precedente sanzione)”; ha inoltre irrogato alla società Vis San Nicola l’ammenda di euro 520,00 perché “a fine gara propri sostenitori attingevano con sputi l’assistente dell’arbitro, lanciandogli contro un ombrello, senza colpirlo (rapporto A.A.) e per aver permesso ad un proprio tesserato di sedere in panchina, benché in corso di squalifica”. Con tempestivo ricorso, la società Vis San Nicola ha proposto ricorso avverso la citata decisione. Per quanto attiene il massaggiatore, sig. Desiato Giovanni, la società sostiene che egli ha pronunciato frasi irriguardose soltanto nei confronti dell’arbitro e non ha mai minacciato alcuno. Al riguardo, questa Commissione rileva che, in realtà: a) il direttore di gara ha riferito che il sig. Desiato ha tentato di colpirlo al volto e, trattenuto dai propri dirigenti, gli ha sputato al volto, l’ha “minacciato di morte” ed ha pronunciato parolacce in dialetto, restando a stazionare davanti gli spogliatoi, costringendo poi anche le sopraggiunte Forze dell’Ordine a trattenerlo, continuando a dire parolacce all’uscita della terna arbitrale e tentando di dare calci ai componenti della stessa terna, senza riuscirvi; b) l’ assistente n. 2 dell’arbitro ha riferito che il sig. Desiato, con fare minaccioso, gli ha rivolto frasi ingiuriose ed ha tentato di colpirlo al volto con uno schiaffo, senza riuscirvi perché fermato da tesserati della propria squadra; c) un Commissario di Campo ha refertato che un dirigente della reclamante aveva tentato di colpire con uno schiaffo l’assistente, non riuscendovi soltanto perché bloccato, minacciando ed offendendo l’arbitro; d) l’altro Commissario di Campo ha rapportato che un dirigente della reclamante aveva ingiuriato l’arbitro, l’aveva colpito con sputi ed aveva minacciato e tentato di colpire un assistente; e) l’assistente ufficiale n. 1, sentito per le vie brevi da questa C.D.T., ha dichiarato di non aver subito, personalmente, minacce od ingiurie. Tanto premesso, questa Commissione ritiene che quanto riferito dagli ufficiali di gara sia idoneo a smentire la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante, evidenziandosi nel sig. Desiato Giovanni un comportamento assolutamente censurabile. Deve rilevarsi, tuttavia, che, nel rispetto del costante principio guida, dell’equa proporzionalità tra l’effettiva gravità dell’infrazione commessa e la conseguenziale sanzione, principio al quale questa C.D.T. ha fatto coerente riferimento in ogni sua disamina, le due impugnate sanzioni (la più volte richiamata squalifica a carico del sig. Desiato Giovanni e l’ ammenda di euro 520,00) si appalesano commisurate per eccesso, anche alla luce della chiara specificazione dell’assistente n. 1. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Vis San Nicola, di ridurre la squalifica a carico del sig. Desiato Giovanni al 31.10.2013 e la sanzione pecuniaria ad euro 350,00; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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