COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 08 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 83. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. D. MONTERUSCELLO – GARA POL. D. MONTERUSCELLO / SAN MARCO EVANGELISTA DEL 25.11.2012 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 08 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 83. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. D. MONTERUSCELLO – GARA POL. D. MONTERUSCELLO / SAN MARCO EVANGELISTA DEL 25.11.2012 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 57 del 13.12.2012, pag. 1058, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni alla società Pol. D. Monteruscello: a) la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) la penalizzazione di un punto in classifica; c) l’ammenda di euro 250,00, relativa alla prima rinuncia. Con atto trasmesso nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha chiesto la revoca dell’ammenda pecuniaria, nonché la revoca del punto di penalizzazione in classifica, in riforma della decisione del Giudice di prime cure, con la quale si stabiliva, a carico della società medesima, anche la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Le richiamate sanzioni erano state inflitte alla Pol. D. Monteruscello a seguito di reclamo di parte della società San Marco Evangelista, che, come rilevato dal Giudice di prime cure, aveva sottolineato che la variazione dell’orario di gioco (da quello federale a quello delle 12.30) era stato richiesto proprio dalla società ospitante; che la gara non era stata disputata in quanto, nonostante fossero trascorsi i 45’ di attesa previsti dal Regolamento di Giuoco del Calcio quale termine massimo, il terreno di gioco non era disponibile, per precisa responsabilità della medesima Pol. D. Monteruscello. Dagli atti ufficiali era risultato che la gara in epigrafe non avesse avuto inizio, in ragione di una coppia di gare interne, della medesima società Monteruscello, in calendario in sequenza temporale: con inizio alle ore 10.25, quella del Campionato Giovanissimi Regionali, tra Monteruscello e Domenico Luongo (in programma per le ore 10.15 del 25.11.2012, come dalla richiesta formalizzata dalla stessa società Monteruscello, a mezzo fax, in data 22.11.2012); con inizio dopo le ore 11.55 (orario di conclusione della citata gara Monteruscello / Domenico Luongo), un’altra gara, della categoria Giovanissimi Fascia B, tra Monteruscello e Marano Calcio, terminata alle 13.22 (questa seconda gara, su richiesta della società Monteruscello, era stata fissata, come orario d’inizio, alle 11.30). Come puntualmente rilevato dal Giudice di primo grado, la società ospitante avrebbe avuto l’obbligo di diligenza ordinaria, nonché di un computo della tempistica, adeguato a far fronte anche a potenziali slittamenti e/o ritardi degli orari d’inizio delle prime due gare (oltretutto, si ribadisce, della medesima società, che aveva richiesto al C.R. Campania la disputa della gara, di cui al reclamo in esame, con inizio alle ore 12.30). Questa C.D.T., al riguardo, condivide l’assunto del Giudice Sportivo Territoriale, secondo il quale l’organizzazione di una gara, inclusa la relativa tempistica, rientra nelle responsabilità della società ospitante. Sul punto, non può che osservarsi che il direttore di gara, eseguito il riconoscimento dei calciatori di entrambe le società, dopo aver atteso i regolamentari 45 minuti, prendeva atto dell’impossibilità di dare inizio alla gara, in quanto essa era slittata oltre il previsto termine di attesa regolamentare (per l’appunto, di 45’). Deve, altresì, puntualizzarsi che la società Monteruscello aveva implicitamente garantito, con la sua richiesta di spostamento d’orario della gara in esame, la disponibilità dell’impianto sportivo alle ore 12,30 del 25.11.2012, come indicato sul programma gare, di cui al Comunicato Ufficiale n. 49. Orbene, il comportamento della società ospitante comporta, sulla base di quanto fin qui esposto, la punizione sportiva della perdita della gara, di cui al reclamo in esame, con il punteggio di 0-3. Quanto alle sanzioni accessorie, ad avviso di questa C.D.T. esse devono essere annullate, in quanto la società reclamante era presente sul campo di gioco da molto tempo prima dell’orario fissato quale inizio della gara, con il che dando prova della propria effettiva volontà di disputare la gara, al di là delle indiscutibili sue responsabilità, in relazione alla carente capacità previsionale; P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo della società Monteruscello, disponendo l’annullamento delle due sanzioni accessorie, ovvero della penalizzazione di un punto in classifica e dell’ammenda di euro 250,00 (duecentocinquanta), relativa alla prima rinuncia; di confermare la punizione sportiva della perdita della gara, a carico della società Monteruscello, con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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