COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 08 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 86. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CESINALI CALCIO – GARA HIRPUS / CESINALI CALCIO DEL 3.02.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 08 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 86. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CESINALI CALCIO – GARA HIRPUS / CESINALI CALCIO DEL 3.02.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Avellino, n. 23 del 14 febbraio 2013, pag. 418, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica, per otto giornate di gara, al calciatore Corsetto Sabino, per aver ingiuriato il direttore di gara e per aver tentato di colpirlo, senza riuscirvi, grazie all’intervento di calciatori e dirigenti, che lo trattenevano a fatica. Con ricorso, formalizzato nei termini temporali prescritti, la reclamante ha impugnato la decisione innanzi citata. Invero, questo Collegio rileva, da un’attenta lettura degli atti di gara, che il calciatore Corsetto Sabino, pur senza riuscirvi, ha evidentemente tentato di colpire il direttore di gara. Tale atto, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lettera d) del Codice di Giustizia sportiva, è assimilabile alla “condotta violenta nei confronti dell’arbitro”. Di conseguenza, la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure appare equa e congrua per la gravità del fatto commesso dal nominato calciatore Corsetto Sabino. PQM DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Cesinali Calcio; dispone addebitarsi, sul conto della società medesima, la tassa reclamo, non versata.
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