CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 07 marzo 2013 promosso da: Sig. Roberto La Florio / Bologna F.C. 1909 SpA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 07 marzo 2013 promosso da: Sig. Roberto La Florio / Bologna F.C. 1909 SpA IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Guido Cecinelli – Presidente Prof. Avv. Filippo Lubrano – Arbitro Prof. Avv. Massimo Coccia - Arbitro riunito in conferenza personale il 7 Marzo 2013 in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 3132 del 20.11.2012-689) promosso da: Sig. Roberto La Florio, con e presso l’Avv.Sergio Puglisi Maraja - parte istante - Contro Bologna F.C. 1909 s.p.a. con l’Avv. Mattia Grassani - parte intimata - FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 20.11.2012, (prot. N.3132), il Sig.Roberto La Florio (LFLRRT57C21A122N) (di seguito, per brevità, anche “istante”), in proprio e/o quale legale rappresentante liquidatore della s.r.l. P & P SPORT SERVICES (13324610156), presentava istanza di arbitrato al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”), ai sensi dell’art.23 del Regolamento Agenti Calciatori e del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Codice”), nei confronti della società BOLOGNA F.C. 1909 Spa (di seguito, per brevità, anche “società” o la “parte intimata” ) per sentirla condannare al pagamento in suo favore “… della capitale somma di € 24.200,00 con gli interessi legali dalla scadenza della fattura o, comunque, dalla domanda al saldo, con vittoria delle spese del giudizio”. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art.9, comma 1, lett.g), del Codice, il Prof.Avv.Filippo Lubrano. Si costituiva in giudizio la spa BOLOGNA F.C. 1909 (02260700378) eccependo la carenza di legittimazione attiva della P. e P. s.r.l. e, conseguentemente, l’incompetenza del T.N.A.S., il conflitto di interessi in capo al Sig.La Florio, la nullità del mandato e del conseguente accordo del 31.8.2011, la mancanza di prova dell’attività svolta; formulava, altresì, domanda riconvenzionale per la ripetizione di indebito per € 80.000,00 e, in via riconvenzionale subordinata, la condanna alla restituzione di € 20.000,00. La parte intimata nominava arbitro di parte il Prof.Avv.Massimo Coccia. Il Prof.Avv.Filippo Lubrano e il Prof.Avv.Massimo Coccia accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv.Guido Cecinelli, il quale accettava l’incarico in data 13.12.2012. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 28 Febbraio 2013 dopo aver rinviato detta udienza già fissata per il 14.1.2013 a seguito di istanza congiunta delle parti pervenuta il 7.1.2013; prima dell’udienza fissata, la parte istante depositava memoria ex art.13 del Codice. All’udienza del28.2.2013, veniva esperito il tentativo di conciliazione previsto dall’art.20 c.1-2 del Codice, con esito negativo. Le parti chiedevano di discutere la causa e concedevano proroga per la pronuncia del lodo fino al 15.4.2013, con comunicazioni pervenute in data 1.3.2013, dopo aver espressamente dichiarato di aderire alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice, e di accettare la composizione del Collegio Arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere motivi di ricusazione nei confronti degli arbitri nominati. Dopo la discussione, le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. Il Collegio si riservava la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La parte istante attivava la procedura arbitrale ex art.23 del Regolamento Agenti Calciatori, a seguito del perdurante inadempimento della Bologna F.C. 1909 spa, al mandato inter partes del 20.1.2010, relativo al tesseramento del calciatore Andrea Pisanu. Tale mandato prevedeva che l’agente potesse attribuire i relativi diritti economici e patrimoniali alla Società P. e P. Sport Service. Il suddetto mandato prevedeva il compenso di € 140.000,00 oltre IVA da corrispondersi in varie tranches: €30.000,00 + IVA al 31.10.2010; € 30.000,00 + IVA al 30.6.2011; € 20.000,00 + IVA al 31.10.2011; € 20.000,00 + IVA al 30.6.2012; € 20.000,00 + IVA al 31.10.2012; € 20.000,00 + IVA al 30.6.2012. La spa Bologna F.C. 1909, pagava regolarmente le rate del 31.10.2010, del 30.6.2011, del 31.10.2011, omettendo la corresponsione della rata del 30.6.2012, per la quale è l’odierno procedimento. La domanda è fondata e merita accoglimento. Preliminarmente, il Collegio, per quanto attiene l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e, conseguentemente di incompetenza a giudicare del TNAS, osserva quanto segue: 1. La Società Bologna FC 1909 s.p.a. eccepisce, preliminarmente, il difetto di legittimazione della Società P & P Sport Services s.r.l. in liquidazione (e conseguentemente il difetto di giurisdizione del TNAS), in quanto parte sostanziale del rapporto di mandato sarebbe esclusivamente quest’ultima e non il sig. Roberto La Florio persona fisica. L’eccezione è infondata in quanto l’azione dinanzi al TNAS è stata proposta dal sig. Roberto La Florio, come risulta dal tenore letterale dell’atto introduttivo estremamente chiaro (“il quale agisce nel presente giudizio in proprio e/o …”): anche il mandato a margine del frontespizio è conferito dalla persona fisica Roberto La Florio (“delego”), il quale firma personalmente il ricorso in calce. La Società P & P Sport Services s.r.l. è stata indicata nell’atto come semplice cessionaria dei diritti patrimoniali relativi al rapporto di mandato, cessione consentita dall’ordinamento e, nella specie, effettivamente realizzatasi. L’infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva comporta, poi, conseguentemente, l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione del TNAS, posto che l’azione risulta rientrare nelle competenze istituzionali dello stesso TNAS attenendo a rapporto di mandato tra Società sportiva (il Bologna FC 1909 s.p.a.) e Agente di calciatori (il sig. Roberto La Florio). 2. Si prospetta, poi, da parte della Società Bologna FC 1909 s.p.a. un preteso conflitto di interessi, in quanto, ad avviso della Società resistente, l’agente Roberto La Florio, in dipendenza dei propri rapporti con l’agente Pastorello, che ha assunto il mandato del calciatore Andrea Pisanu, si sarebbe trovato sostanzialmente a rappresentare le due parti del rapporto. L’eccezione è infondata, in quanto è pacifico per tabulas che l’Agente Roberto La Florio non ha assunto nella specie la qualità di rappresentante anche del calciatore, rappresentanza assunta dall’agente Pastorello, con il quale l’agente Roberto La Florio può avere avuto rapporti di colleganza in altre questioni, ma non risulta avere intrattenuto relazioni improprie nello specifico caso della conclusione del contratto Società Bologna/calciatore Andrea Pisanu. In sostanza la difesa della Società Bologna 1909 FC s.p.a. non tiene conto che, in via generale, il rapporto di colleganza professionale (e finanche di amicizia), può comportare, come d’altronde in ogni altra attività e pur nel rispetto dei reciproci ruoli, collaborazioni, anche estemporanee, nella conclusione di determinate operazioni di mercato: nella specie, però, in relazione alla fattispecie di cui è questione non risulta esserci stato legame giuridico di alcun genere che possa avere determinato un conflitto di interessi, neanche potenziali. Gli argomenti, in proposito svolti dalla Società Bologna 1909 FC s.p.a., sono del tutto irrilevanti e non provati. In particolare, la Società intimata richiama quale prova del preteso conflitto d’interessi l’iniziativa della Procura federale in base alla quale è stata irrogata al Sig.La Florio la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 a seguito del seguente deferimento: "Roberto La Florio, agente di calciatori iscritto nell'elenco della FIGC, per la violazione dell'art.1 c.1 CGS e 12 c.1-2 del Regolamento Agenti di calciatori (in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art.93 c.1 NOIF, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra Parma FC s.p.a. ed il calciatore Andrea Pisanu datati 14.6.2006, 10.10.2006 e 4.3.2008, nonché nel contratto stipulato tra il medesimo calciatore e la Bologna FC 1909 spa del 28.1.2010, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato da ciascuna delle sue società". Ebbene, appare evidente da quanto sopra riportato che il deferimento e la successiva sanzione discendono dal mancato inserimento del nome dell’agente La Florio nel contratto e non già da un conflitto di interessi. Il fatto che il Sig.La Florio abbia, in stagione diverse, prima rappresentato il Parma e poi il Bologna nei negoziati volti a porre sotto contratto il calciatore Pisanu può al più provare che il Sig.La Florio ha intrattenuto ottimi rapporti professionali con l’agente del giocatore ma non è sufficiente a provare che il Sig.La Florio abbia anche rappresentato il calciatore Pisanu. Quanto alla rassegna stampa prodotta dalla parte intimata, essa appare irrilevante ed ininfluente ai fini del presente giudizio, trattandosi per di più di estratti e/o articoli di riviste che non contemplano mai dichiarazioni in tal senso delle parti. 3. In relazione a quanto dedotto in merito all’accordo sottoscritto fra le parti in data 31 agosto 2011, il Collegio rileva come a tale scritto, predisposto peraltro dalla Società Bologna 1909 FC s.p.a., la stessa abbia già dato parziale esecuzione, provvedendo a corrispondere la metà della somma ivi indicata (€ 24.200,00); sostanzialmente era l’Agente che interveniva nell’accordo e, comunque, la Società nominata non poteva ritenersi un soggetto estraneo, essendo stata formalmente menzionata nell’originario mandato del 20 gennaio 2010 quale cessionaria dei diritti economici e patrimoniali derivanti dal contratto. 4. E’, d’altro canto, incontestabile che nella specie la Società Bologna 1909 FC s.p.a., ha stipulato con l’agente Roberto La Florio specifico accordo di incarico, con il quale gli ha dato il mandato di svolgere attività nel proprio interesse in ordine all’ingaggio del calciatore Andrea Pisanu (cfr. documento in atti). Tale incarico è stato regolarmente espletato e, in particolare, l’agente Roberto La Florio ha svolto la propria attività professionale così come risulta comprovato dalla sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva tra il calciatore e la Società, dai pagamenti effettuati dalla Società intimata, nonché dall’ulteriore sottoscrizione dell’accordo del 31 agosto 2011; il tesseramento del giocatore risulta, quindi, la prova documentale dell’attività professionale svolta, e comunque altrimenti non avrebbero avuto alcun senso logico i pregressi pagamenti effettuati dalla Società all’Agente. A tale proposito occorre osservare che l’art.1362 c.c. prevede, per determinare la comune intenzione delle parti nell’ambito dell’ermeneutica contrattuale, la valutazione del comportamento complessivo delle stesse, anche dopo la conclusione del contratto; orbene, nella fattispecie risulta per tabulas che la spa Bologna F.C. 1909 ha corrisposto le rate del 31.10.2010, del 30.6.2011 e del 31.10.2011 interrompendo il pagamento alla rata del 30.6.2012 senza alcuna contestazione scritta o richiesta di risoluzione del rapporto, prima dell’introduzione della domanda arbitrale. 5. Risulta, pertanto, accertato l’inadempimento all’obbligazione pecuniaria a carico del Bologna F.C. 1909 s.p.a., che deve essere condannata al pagamento della somma di € 24.200,00 compresa IVA, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. La proposta domanda riconvenzionale della parte intimata, resta assorbita dalla pronuncia di accoglimento dell’istanza di arbitrato e va dunque rigettata. 6. Le spese di lite e quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte intimata e liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, così dispone: a) in accoglimento dell’istanza di arbitrato proposta dal Sig.Roberto La Florio, condanna la s.p.a. Bologna F.C. 1909 in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere allo stesso Sig.Roberto La Florio la somma di € 24.200,00 (compresa IVA) oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte intimata, perché infondata in fatto ed in diritto; c) condanna la s.p.a. Bologna F.C. 1909 in persona del legale rappresentate pro tempore, fermo il vincolo di solidarietà tra le parti, al pagamento delle spese e degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati complessivamente in € 9.000,00 (novemila) atteso il valore della controversia elevato dalla proposta domanda riconvenzionale; d) condanna la s.p.a. Bologna F.C. 1909 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte istante, liquidate forfettariamente in € 2.500,00 oltre IVA e CAP. e) condanna, altresì, la parte intimata al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; f) dispone che i diritti amministrativi versati, siano incamerati dal TNAS. Così deciso in Roma il 7 Marzo 2013, in conferenza personale degli Arbitri, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate. F.to Guido Cecinelli – Presidente F.to Filippo Lubrano – Arbitro F.to Massimo Coccia - Arbitro
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